Sentenza 746/1988 (ECLI:IT:COST:1988:746)
Massima numero 13940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  20/06/1988;  Decisione del  20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 746/88. REGIONI A STATUTO COMUNE - MARCHE - SANITA' PUBBLICA - LEGGE REG. MARCHE 29 LUGLIO - 26 DICEMBRE 1986 ("DIVIETO DELL'USO DI FITOFARMACI NEI CENTRI ABITATI") - PRETESO CONTRASTO CON ART. 117 COST. - ESCLUSIONE. - LEGGE REG. MARCHE 29 LUGLIO - 26 DICEMBRE 1986. - D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616. - LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., ed all'art. 6 lett. c) L. 13 dicembre 1978 n.833, la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale delle Marche 29 luglio - 2 dicembre 1986, avente ad oggetto il divieto dell'uso di fitofarmaci nei centri abitati. Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri tale normativa costituirebbe una lesione della competenza legislativa riservata allo Stato in materia di commercializzazione e connesso impiego dei presidi sanitari e dei prodotti assimilati ai sensi dell'art. 6 lett. c) della L. 23 dicembre 1978 n. 833. Effettivamente di fronte al potere riservato allo Stato di disporre circa la produzione ed il commercio dei fitofarmaci, una Regione non potrebbe vietare in via generale l'impiego degli stessi; senonche', nel caso in esame, il divieto risulta circoscritto alle zone verdi all'interno dei centri abitati ed e' diretto allo scopo di tutela della salute della popolazione. La detta potesta' normativa trova fondamento nell'art. 27, comma primo, lett. c) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (Salvaguardia della salubrita', dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte