Ordinanza 749/1988 (ECLI:IT:COST:1988:749)
Massima numero 13347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/06/1988; Decisione del
20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 749/88. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REGIONE MOLISE - PERSONALE REGIONALE - DIPENDENTI ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO - LEGGE REGIONALE N. 40/1977 - INQUADRAMENTO - DECORRENZA POSTERIORE RISPETTO A QUELLA DELLA GENERALITA' DEI DIPENDENTI REGIONALI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - LEGGE REG. MOLISE 9 NOVEMBRE 1977 N. 40, ART. 21. - COST., ARTT. 3, 97.
ORD. 749/88. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REGIONE MOLISE - PERSONALE REGIONALE - DIPENDENTI ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO - LEGGE REGIONALE N. 40/1977 - INQUADRAMENTO - DECORRENZA POSTERIORE RISPETTO A QUELLA DELLA GENERALITA' DEI DIPENDENTI REGIONALI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - LEGGE REG. MOLISE 9 NOVEMBRE 1977 N. 40, ART. 21. - COST., ARTT. 3, 97.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 Cost., dell'art. 21 della legge della Regione Molise 9 novembre 1977, n. 40, che fissa per l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti dell'Ente regionale di sviluppo agricolo la decorrenza del 1^ settembre 1976, posteriore a quella del 1^ aprile 1972 fissata per la generalita' dei dipendenti della Regione, in quanto, prevedendo la legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, la decorrenza in parola dal 1^ aprile 1972 o dalla data posteriore di inizio del servizio, ed essendosi realizzato il trasferimento delle funzioni degli Enti di sviluppo agricolo alle Regioni solo con la legge 30 aprile 1976 n. 386, la norma impugnata non avrebbe potuto fissare una decorrenza anteriore (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge reg. Molise 9 novembre 1977, n. 40, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost.).
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 Cost., dell'art. 21 della legge della Regione Molise 9 novembre 1977, n. 40, che fissa per l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti dell'Ente regionale di sviluppo agricolo la decorrenza del 1^ settembre 1976, posteriore a quella del 1^ aprile 1972 fissata per la generalita' dei dipendenti della Regione, in quanto, prevedendo la legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, la decorrenza in parola dal 1^ aprile 1972 o dalla data posteriore di inizio del servizio, ed essendosi realizzato il trasferimento delle funzioni degli Enti di sviluppo agricolo alle Regioni solo con la legge 30 aprile 1976 n. 386, la norma impugnata non avrebbe potuto fissare una decorrenza anteriore (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge reg. Molise 9 novembre 1977, n. 40, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte