Ordinanza 750/1988 (ECLI:IT:COST:1988:750)
Massima numero 14184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/06/1988; Decisione del
20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 750/88. IMPIEGO PUBBLICO - UNIVERSITA' - PERSONALE PRECARIO NON DOCENTE CHE ABBIA PRESTATO SERVIZIO PER UN PERIODO, ANCHE NON CONTINUATIVO, NON INFERIORE A DICIOTTO MESI NELL'ULTIMO TRIENNIO - IMMISSIONE IN RUOLO NELLA CARRIERA CORRISPONDENTE ALLA CATEGORIA DI IMPIEGO NON DI RUOLO NELLA QUALE VI FU ORIGINARIAMENTE ASSUNZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 750/88. IMPIEGO PUBBLICO - UNIVERSITA' - PERSONALE PRECARIO NON DOCENTE CHE ABBIA PRESTATO SERVIZIO PER UN PERIODO, ANCHE NON CONTINUATIVO, NON INFERIORE A DICIOTTO MESI NELL'ULTIMO TRIENNIO - IMMISSIONE IN RUOLO NELLA CARRIERA CORRISPONDENTE ALLA CATEGORIA DI IMPIEGO NON DI RUOLO NELLA QUALE VI FU ORIGINARIAMENTE ASSUNZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai fini della immissione in ruolo del personale precario universitario, non docente, l'art. 11, secondo comma, L.n. 808 del 1977, nel disporre che l'inquadramento avvenga nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale stesso fu originariamente assunto, non esclude che, in caso di piu' assunzioni succedutesi nel tempo, possa considerarsi "originaria" anche l'assunzione conseguita successivamente per una qualifica superiore a quella della prima assunzione, purche' sussista il prescritto presupposto del servizio svolto nella qualifica superiore per 18 mesi, anche non continuativi. (Manifesta inammibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza in relazione al caso concreto - comunque risolvibile in base alla prospettata interpretazione normativa - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della L. 25 ottobre 1977, n. 808, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Ai fini della immissione in ruolo del personale precario universitario, non docente, l'art. 11, secondo comma, L.n. 808 del 1977, nel disporre che l'inquadramento avvenga nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale stesso fu originariamente assunto, non esclude che, in caso di piu' assunzioni succedutesi nel tempo, possa considerarsi "originaria" anche l'assunzione conseguita successivamente per una qualifica superiore a quella della prima assunzione, purche' sussista il prescritto presupposto del servizio svolto nella qualifica superiore per 18 mesi, anche non continuativi. (Manifesta inammibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza in relazione al caso concreto - comunque risolvibile in base alla prospettata interpretazione normativa - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della L. 25 ottobre 1977, n. 808, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte