Ordinanza 751/1988 (ECLI:IT:COST:1988:751)
Massima numero 14173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/06/1988; Decisione del
20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 751/88. ISTRUZIONE PUBBLICA - ORGANI COLLEGIALI ELETTIVI DELLA SCUOLA - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO E LA SCELTA DEL SISTEMA DELLE ELEZIONI, PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E PER L'INSEDIAMENTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' PER UNA NUOVA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO SULLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 751/88. ISTRUZIONE PUBBLICA - ORGANI COLLEGIALI ELETTIVI DELLA SCUOLA - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO E LA SCELTA DEL SISTEMA DELLE ELEZIONI, PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E PER L'INSEDIAMENTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' PER UNA NUOVA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO SULLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinche' questi formuli nuovamente il giudizio sulla rilevanza della questione nei sensi indicati dalla Corte. (Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, denunziato, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto conferisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di stabilire con propria ordinanza le modalita' per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi", in contrasto con la legge 30 luglio 1973 n. 477, art. 8, ottavo comma, e in riferimento all'art. 97 Cost. perche' attribuisce all'autorita' amministrativa la facolta' di scegliere "tra i vari sistemi che, pur restando nell'ambito della proporzionalita', possono essere adottati in materia elettorale").
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' affinche' questi formuli nuovamente il giudizio sulla rilevanza della questione nei sensi indicati dalla Corte. (Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, denunziato, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto conferisce al Ministro della pubblica istruzione il potere di stabilire con propria ordinanza le modalita' per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi", in contrasto con la legge 30 luglio 1973 n. 477, art. 8, ottavo comma, e in riferimento all'art. 97 Cost. perche' attribuisce all'autorita' amministrativa la facolta' di scegliere "tra i vari sistemi che, pur restando nell'ambito della proporzionalita', possono essere adottati in materia elettorale").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 30/07/1973
n. 477
art. 8
co. 8