Ordinanza 752/1988 (ECLI:IT:COST:1988:752)
Massima numero 14170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  20/06/1988;  Decisione del  20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  14171


Titolo
ORD. 752/88 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E DEGLI ENTI PUBBLICI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER MALATTIA A LORO CARICO - MISURA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
La complessita', anche in termini temporali, della riorganizzazione in senso solidaristico ed uniforme del Servizio Sanitario Nazionale, consente al legislatore di tener conto della gradualita' sinallagmatica tra prestazioni (da unificare) e contribuzioni (da adeguare): tale processo puo' svolgersi per fasi e, quindi, realizzarsi compiutamente in tempi ragionevoli, senza con cio' contrastare con i principi posti dagli artt. 3, 23 e 97 Cost.. (Manifesta infondatezza in riferimento a detti parametri costituzionali, delle questioni di legittimita' degli artt. 28, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in Legge 18 dicembre 1970, n. 1034, 4, primo comma, d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, 14, sesto comma, legge 26 aprile 1982, n. 181, denunziati nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono un prelievo contributivo a carico dei dipendenti degli enti locali e degli enti pubblici in misura maggiore rispetto a quanto previsto per altre categorie di lavoratori dipendenti, a fronte dell'erogazione di prestazioni sanitarie identiche).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte