Ordinanza 758/1988 (ECLI:IT:COST:1988:758)
Massima numero 13848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  20/06/1988;  Decisione del  20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 758/88. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - INCOMPETENZA PER MATERIA - LIMITAZIONE DELLA DECLARATORIA RELATIVA AL GIUDIZIO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE ISTRUTTORE DI DICHIARARE LA PROPRIA INCOMPETENZA PER MATERIA O DI TRASMETTERE GLI ATTI AL PRETORE IN CASO DI IPOTIZZABILITA' DI REATI DI COMPETENZA PRETORIALE - PREVIA RISOLUZIONE DEL CONFLITTO DI COMPETENZA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - C.P.P. ARTT. 33, 74 E 54, TERZO COMMA, PRIMA PARTE. - COST., ART. 25.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 33 e 74 c.p.p., sollevata con riferimento all'art. 25 Cost., relativamente alla impossibilita' di dichiarare l'incompetenza per materia nella fase istruttoria e alla mancata previsione per il giudice istruttore, di dichiarare, la propria incompetenza per materia o di trasmettere gli atti al Pretore, in caso di ipotizzabilita'di reati di competenza pretoriale, in quanto nel giudizio 'a quo' la Corte di cassazione aveva risolto il conflitto di competenza insorto tra giudice istruttore e pretore dichiarando la competenza del primo,sicche', non risultando la sopravvenienza di nuovi fatti e nuove circostanze, il giudice istruttore non ha la possibilita' di rimettere in dicrezione la propria competenza e quindi di fare applicazione delle norme denunciate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte