Ordinanza 759/1988 (ECLI:IT:COST:1988:759)
Massima numero 15649
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
20/06/1988; Decisione del
20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 759/88. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA REGIONE SARDEGNA E STATO - FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - AZIENDE DI CREDITO DETENTRICI DELLE DISPONIBILITA' DEGLI ENTI SOGGETTI ALL'ART. 40, L. N. 119 DEL 1981. - VERSAMENTO DI TUTTE LE DISPONIBILITA' ECCEDENTI IL 12% DEI DEPOSITI, NEI CONTI DI TESORERIA INTESTATI AGLI ENTI PREDETTI E DELL'"INTERA DISPONIBILITA' DEPOSITATA", QUALORA NON RICEVANO ENTRO IL 25 AGOSTO 1981 ALCUNA COMUNICAZIONE DAGLI ENTI CIRCA" L'AMMONTARE DELL'IMPORTO MASSIMO CHE PUO'ESSERE DETENUTO PRESSO DI SE" - OBBLIGATORIETA' SANCITA CON PROVVEDIMENTO STATALE - LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI DELLA REGIONE GIA' ESCLUSA DA PRECEDENTE DECISIONE - MANIFESTA SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONFLITTO.
ORD. 759/88. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA REGIONE SARDEGNA E STATO - FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - AZIENDE DI CREDITO DETENTRICI DELLE DISPONIBILITA' DEGLI ENTI SOGGETTI ALL'ART. 40, L. N. 119 DEL 1981. - VERSAMENTO DI TUTTE LE DISPONIBILITA' ECCEDENTI IL 12% DEI DEPOSITI, NEI CONTI DI TESORERIA INTESTATI AGLI ENTI PREDETTI E DELL'"INTERA DISPONIBILITA' DEPOSITATA", QUALORA NON RICEVANO ENTRO IL 25 AGOSTO 1981 ALCUNA COMUNICAZIONE DAGLI ENTI CIRCA" L'AMMONTARE DELL'IMPORTO MASSIMO CHE PUO'ESSERE DETENUTO PRESSO DI SE" - OBBLIGATORIETA' SANCITA CON PROVVEDIMENTO STATALE - LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI DELLA REGIONE GIA' ESCLUSA DA PRECEDENTE DECISIONE - MANIFESTA SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONFLITTO.
Testo
E' legittimamente applicabile alla regione Sardegna il decreto del Ministro del Tesoro 30 luglio 1981 - emanato in attuazione dell'art. 40 della l. 30 marzo 1981, n. 119 - per quanto concerne l'obbligo imposto alle aziende di credito, anche non tesorieri e cassieri, che detengano disponibilita' degli enti soggetti al disposto dell'art. 40 legge n. 119 del 1981, di versare tutte le disponibilita' eccedenti il 12% dei depositi, in un'unica soluzione, nei conti di tesoreria intestati agli enti stessi (artt. 1 e 2), nonche' di versare" l'intera disponibilita' depositata" qualora non ricevano, entro il 25 agosto 1981, alcuna comunicazione da parte degli enti circa "l'ammontare dell'importo massimo che puo' essere detenuto presso di se'" (art. 3). Su tutti i punti in questione, infatti, la Corte, con sentenza n. 162/1982, - pronunziata in giudizio in via principale sul suddetto art. 40, oltre che su altri articoli della legge n. 119/1981 - confutando tutti gli argomenti ora di nuovo addotti dalla ricorrente, ha escluso la lamentata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione. (Manifesta spettanza allo Stato, dando attuazione, con il decreto del Ministro del Tesoro 30 luglio 1981, all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di dettare le modalita' ivi determinate di riafflusso dalle aziende di credito alla tesoreria statale delle eccedenze di disponibilita' degli enti di cui al detto art. 40). - S. n. 95/1985.
E' legittimamente applicabile alla regione Sardegna il decreto del Ministro del Tesoro 30 luglio 1981 - emanato in attuazione dell'art. 40 della l. 30 marzo 1981, n. 119 - per quanto concerne l'obbligo imposto alle aziende di credito, anche non tesorieri e cassieri, che detengano disponibilita' degli enti soggetti al disposto dell'art. 40 legge n. 119 del 1981, di versare tutte le disponibilita' eccedenti il 12% dei depositi, in un'unica soluzione, nei conti di tesoreria intestati agli enti stessi (artt. 1 e 2), nonche' di versare" l'intera disponibilita' depositata" qualora non ricevano, entro il 25 agosto 1981, alcuna comunicazione da parte degli enti circa "l'ammontare dell'importo massimo che puo' essere detenuto presso di se'" (art. 3). Su tutti i punti in questione, infatti, la Corte, con sentenza n. 162/1982, - pronunziata in giudizio in via principale sul suddetto art. 40, oltre che su altri articoli della legge n. 119/1981 - confutando tutti gli argomenti ora di nuovo addotti dalla ricorrente, ha escluso la lamentata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione. (Manifesta spettanza allo Stato, dando attuazione, con il decreto del Ministro del Tesoro 30 luglio 1981, all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, di dettare le modalita' ivi determinate di riafflusso dalle aziende di credito alla tesoreria statale delle eccedenze di disponibilita' degli enti di cui al detto art. 40). - S. n. 95/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
statuto regione Sardegna
art. 56
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/05/1949
n. 250
art. 32
decreto del Presidente della Repubblica 19/05/1949
n. 250
art. 36