Ordinanza 760/1988 (ECLI:IT:COST:1988:760)
Massima numero 13849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
20/06/1988; Decisione del
20/06/1988
Deposito del 30/06/1988; Pubblicazione in G. U. 06/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. N. 760/88. ALIMENTI E BEVANDE - MANCANZA DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA - PERMANENZA DELLA PERSEGUIBILITA' PENALE - PRETESA IRRAZIONALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ARTT. 2, 8 E 14. - COST., ART. 3.
ORD. N. 760/88. ALIMENTI E BEVANDE - MANCANZA DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA - PERMANENZA DELLA PERSEGUIBILITA' PENALE - PRETESA IRRAZIONALITA' DELLA PREVISIONE NORMATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ARTT. 2, 8 E 14. - COST., ART. 3.
Testo
E' manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 2, L. 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui prevede la punibilita' della mancanza di autorizzazione sanitaria nonostante la depenalizzazione delle contravvenzioni previste dall'art. 8 e dall'art. 14 della stessa legge, in quanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, rientra nella discrezionalita' legislativa stabilire quali sanzioni e per quali comportamenti applicare, salvo che non sia rispettato il limite della razionalita', e perche' le differenze intercorrenti tra le previsioni poste a confronto ecludono che sia irrazionale l'aver escluso il reato oggetto del processo 'a quo' dalla depenalizzazione, stante, per quanto riguarda il fatto di cui all'art. 8 stessa legge, che trattasi di violazione esclusivamente formale e, per quanto attiene ai fatti di cui all'art. 14, che essi erano precedentemente puniti con una piu' lieve sanzione penale.
E' manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 2, L. 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui prevede la punibilita' della mancanza di autorizzazione sanitaria nonostante la depenalizzazione delle contravvenzioni previste dall'art. 8 e dall'art. 14 della stessa legge, in quanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, rientra nella discrezionalita' legislativa stabilire quali sanzioni e per quali comportamenti applicare, salvo che non sia rispettato il limite della razionalita', e perche' le differenze intercorrenti tra le previsioni poste a confronto ecludono che sia irrazionale l'aver escluso il reato oggetto del processo 'a quo' dalla depenalizzazione, stante, per quanto riguarda il fatto di cui all'art. 8 stessa legge, che trattasi di violazione esclusivamente formale e, per quanto attiene ai fatti di cui all'art. 14, che essi erano precedentemente puniti con una piu' lieve sanzione penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte