Sentenza 764/1988 (ECLI:IT:COST:1988:764)
Massima numero 12077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  22/06/1988;  Decisione del  22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 764/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI - CONTRIBUTI POSTI A CARICO DEI RICHIEDENTI - RISERVA MATEMATICA DETERMINATA, ANCHE PER I DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO, IN BASE ALLE TABELLE DI CUI ALL'ART. 13, U.C., DELLA LEGGE 12 AGOSTO 1962, N. 1338, CHE COMPORTANO COEFFICIENTI DIFFERENZIATI TRA MASCHI E FEMMINE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Le norme impugnate, disponendo, ai fini della ricongiunzione, da parte dei dipendenti dell'impiego pubblico, di periodi assicurativi, che la riserva matematica - sulla quale va calcolata la entita' del contributo posto a carico del richiedente - da trasferire alla gestione assicurativa dello Stato o dell'ente in cui opera la ricongiunzione, sia determinata in base alle tabelle di cui all'art. 13, u.c., della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con decreto del Ministro del lavoro 27 gennaio 1964, si pongono in contrasto con i principi di uguaglianza e parita' tra uomo e donna enunziati negli artt. 3 e 37 Cost.. Invero, dette tabelle furono predisposte con coefficienti differenziati tra maschi e femmine alla stregua della differenza esistente tra gli uni e le altre nel settore privato in ordine all'eta' pensionabile - e, quindi, della maturazione della pensione della donna anticipata rispetto a quella dell'uomo e di una maggiore durata media della sua erogazione - differenza da cui deriva l'importo sensibilmente maggiore della riserva matematica per la donna rispetto all'uomo. L'estensione di tale sistema, proprio del settore privato, al pubblico impiego non trova alcuna razionale giustificazione, atteso che gli ordinamenti previdenziali del settore pubblico non prevedono differenze tra i due sessi quanto all'eta' pensionabile. Va, pertanto, dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., la illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma terzo, della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, e 4, comma primo, della Legge 7 luglio 1980, n. 153, nella parte in cui non prevedono che per le dipendenti pubbliche il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato secondo le tabelle predisposte per i dipendenti di sesso maschile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte