Sentenza 765/1988 (ECLI:IT:COST:1988:765)
Massima numero 11978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  22/06/1988;  Decisione del  22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 765/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VIGILATRICI D'INFANZIA - RISCATTO DEL BIENNIO CORRISPONDENTE AL CORSO DI STUDI PRESSO LA SCUOLA CONVITTO PER IL CONSEGUIMENTO DEL RELATIVO DIPLOMA - DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO ALLE INFERMIERE PROFESSIONALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, ART. 24 - LEGGE 19 LUGLIO 1940, N. 1098, ARTT. 7 E 8 - COST., ART. 3

Testo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VIGILATRICI D'INFANZIA. Non e' giustificato in relazione all'art. 3 Cost., data l'analogia dell'insegnamento impartito nei corsi di studio, la corrispondenza del livello culturale richiesto, l'identita' dei requisiti di accesso alle speciali scuole convitto, l'affinita' delle mansioni svolte, il deteriore trattamento riservato alle vigilatrici d'infanzia per cio' che concerne il riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, rispetto alle infermiere professionali. (Illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 24 legge 22 novembre 1962, n.1664 nella parte in cui non prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940, n.1098, la facolta' di riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, purche' il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera). - cfr. S. n. 128 del 1981

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte