Sentenza 766/1988 (ECLI:IT:COST:1988:766)
Massima numero 13861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
22/06/1988; Decisione del
22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 766/1988. PROFESSIONI - DOTTORI COMMERCIALISTI - MANDATO DI CATTURA A CARICO DEL PROFESSIONISTA - CONCESSIONE DELLA LIBERTA' PROVVISORIA - CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 27 OTTOBRE 1953, N. 1067, ART. 39, PRIMO COMMA, LETTERA C), QUARTO COMMA; C.P. ARTT. 30, 31, 140 - COST. ART. 3, 18, 27, 39.
SENT. 766/1988. PROFESSIONI - DOTTORI COMMERCIALISTI - MANDATO DI CATTURA A CARICO DEL PROFESSIONISTA - CONCESSIONE DELLA LIBERTA' PROVVISORIA - CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 27 OTTOBRE 1953, N. 1067, ART. 39, PRIMO COMMA, LETTERA C), QUARTO COMMA; C.P. ARTT. 30, 31, 140 - COST. ART. 3, 18, 27, 39.
Testo
L'art. 140 c.p., come novellato dall'art. 124 L. 24 novembre 1981, n. 689, comporta che il giudice istruttore puo' provvisoriamente applicare l'interdizione dalla professione o dal pubblico ufficio come misura cautelare, e quindi deve tener conto degli elementi che tale misura legittimano. La concessione della liberta' provvisoria presuppone l'esistenza di una situazione che non consentirebbe al giudice di applicare provvisoriamente la pena accessoria dell'interdizione dalla professione. E' irrazionale che un provvedimento amministrativo riguardante la persona, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali e' previsto analogo provvedimento giudiziario non offra al cittadino almeno le stesse garanzie di durata e di impugnabilita'. E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 39, primo c., lett. c) e quarto c., del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto del dottore commercialista, colpito da un mandato di cattura, venga a cessare a seguito della concessione della liberta' provvisoria, in quanto il provvedimento cautelare del fiudice istruttore non potrebbe piu' essere assunto, comunque avrebbe una durata limitata nel tempo e sarebbe impugnabile.
L'art. 140 c.p., come novellato dall'art. 124 L. 24 novembre 1981, n. 689, comporta che il giudice istruttore puo' provvisoriamente applicare l'interdizione dalla professione o dal pubblico ufficio come misura cautelare, e quindi deve tener conto degli elementi che tale misura legittimano. La concessione della liberta' provvisoria presuppone l'esistenza di una situazione che non consentirebbe al giudice di applicare provvisoriamente la pena accessoria dell'interdizione dalla professione. E' irrazionale che un provvedimento amministrativo riguardante la persona, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali e' previsto analogo provvedimento giudiziario non offra al cittadino almeno le stesse garanzie di durata e di impugnabilita'. E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 39, primo c., lett. c) e quarto c., del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto del dottore commercialista, colpito da un mandato di cattura, venga a cessare a seguito della concessione della liberta' provvisoria, in quanto il provvedimento cautelare del fiudice istruttore non potrebbe piu' essere assunto, comunque avrebbe una durata limitata nel tempo e sarebbe impugnabile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte