Sentenza 767/1988 (ECLI:IT:COST:1988:767)
Massima numero 12901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
22/06/1988; Decisione del
22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Titolo
SENT. 767/88 A. EDILIZIA E URBANISTICA - ESPROPRIAZIONE - INDENNITA' - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO GIUDIZIARIO COMPETENTE ATTUATA CON L. PROV. BOLZANO 20 AGOSTO 1972 N. 15 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE PROV. BOLZANO 20 AGOSTO 1972 N. 15, ART. 15, PRIMO COMMA, MODIFICATO DALL'ART. 8, L. PROV. BOLZANO 6 MAGGIO 1976 N. 10. - COST., ART. 108.
SENT. 767/88 A. EDILIZIA E URBANISTICA - ESPROPRIAZIONE - INDENNITA' - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANO GIUDIZIARIO COMPETENTE ATTUATA CON L. PROV. BOLZANO 20 AGOSTO 1972 N. 15 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE PROV. BOLZANO 20 AGOSTO 1972 N. 15, ART. 15, PRIMO COMMA, MODIFICATO DALL'ART. 8, L. PROV. BOLZANO 6 MAGGIO 1976 N. 10. - COST., ART. 108.
Testo
Poiche' il riferimento alla "legge", abilitata a porre le norme sull'"ordinamento giudiziario e su ogni magistratura", contenuto nell'art. 108, primo comma. Cost., concerne soltanto la legge statale, e' illegittima l'individuazione dell'organo giudiziario competente nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennita' espropriativa attuata con legge della provincia di Bolzano. La coincidenza del contenuto della normativa con quanto gia' disposto dalla legge statale non vale come elemento di discriminazione ai fini del giudizio di costituzionalita', dato che l'intervento del legislatore provinciale concreta, in ogni caso, la 'novatio' della fonte di produzione del precetto, con la forza e i limiti che ne conseguono. (In base a tali principi e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, della l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, modif. dall'art. 8 l. prov. Bolzano 6 maggio 1976 n. 10, nella parte in cui prevedeva che l'opposizione alla stima dell'ufficio tecnico provinciale sia proposta "davanti alla Corte d'appello competente per territorio").
Poiche' il riferimento alla "legge", abilitata a porre le norme sull'"ordinamento giudiziario e su ogni magistratura", contenuto nell'art. 108, primo comma. Cost., concerne soltanto la legge statale, e' illegittima l'individuazione dell'organo giudiziario competente nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennita' espropriativa attuata con legge della provincia di Bolzano. La coincidenza del contenuto della normativa con quanto gia' disposto dalla legge statale non vale come elemento di discriminazione ai fini del giudizio di costituzionalita', dato che l'intervento del legislatore provinciale concreta, in ogni caso, la 'novatio' della fonte di produzione del precetto, con la forza e i limiti che ne conseguono. (In base a tali principi e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, della l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, modif. dall'art. 8 l. prov. Bolzano 6 maggio 1976 n. 10, nella parte in cui prevedeva che l'opposizione alla stima dell'ufficio tecnico provinciale sia proposta "davanti alla Corte d'appello competente per territorio").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte