Sentenza 767/1988 (ECLI:IT:COST:1988:767)
Massima numero 12902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  22/06/1988;  Decisione del  22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  12901  12903


Titolo
SENT. 767/88 B. EDILIZIA E URBANISTICA - ESPROPRIAZIONE - INDENNITA' - GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLA NOTIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE ALLA STIMA ATTUATA CON L. PROV. BOLZANO 20 AGOSTO 1972 N. 15 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 31 AGOSTO 1972 N. 670, ARTT. 4, 8, 9; LEGGE PROV. BOLZANO 20 AGOSTO 1972 N. 15, ART. 14, MODIF. DALL'ART. 8 L. PROV. BOLZANO 22 MAGGIO 1978 N. 23; LEGGE REG. TRENTINO- ALTO ADIGE 17 MAGGIO 1956 N. 7, ART. 34, TERZO COMMA. - COST., ARTT. 108, 116, 117.

Testo
L'individuazione dei soggetti destinatari della notificazione della opposizione alla stima del bene soggetto ad espropriazione, regolando il contraddittorio nei confronti di un soggetto necessario dal rapporto processuale, e' materia riservata alla legislazione statale. (In base a questo principio, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, modif. dall'art. 8 l. prov. Bolzano 22 maggio 1978 n. 23, nella parte in cui prevedeva la notificazione all'espropriante dell'atto di opposizione alla stima. In applicazione dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953 n. 87, e' stata dichiarata altresi' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, terzo comma, della legge reg. Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956 n. 7, nella parte in cui prevedeva la notifcazione dell'atto di opposizione alla stima all'espropriante e all'espropriato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte