Sentenza 768/1988 (ECLI:IT:COST:1988:768)
Massima numero 12226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  22/06/1988;  Decisione del  22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  12227


Titolo
SENT. 768/88 A. FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE DELLO STATO - ISTITUZIONE DELL'ENTE - DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE - TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE E ISTITUTO DELLA PROPORZIONALITA' ETNICA NELLA ORGANIZZAZIONE DEI PUBBLICI UFFICI - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - L.17 MAGGIO 1985 N.210, ARTT.20 E 21. - COST. ART.6; D.P.R. 31 AGOSTO 1972 N.670, ART.89.

Testo
FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE DELLO STATO. La tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, in quanto espressione delle garanzie all'uopo indicate dall'art.6 Cost. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 89 d.P.R. 31 agosto 1972 n.670, gli artt.20 e 21 l.17 maggio 1985 n.210, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parita' linguistica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 89