Sentenza 78/2021 (ECLI:IT:COST:2021:78)
Massima numero 43774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  23/03/2021;  Decisione del  23/03/2021
Deposito del 21/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43775


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens non satisfattivo e oggetto di successivo distinto ricorso - Possibilità di trasferimento della questione sulla nuova disposizione e di dichiarazione della cessazione della materia del contendere - Esclusione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 62 del 2019, che sostituisce l'art. 6, comma 1, della legge reg. Calabria n. 21 del 2010, la sopravvenuta modifica di quest'ultima norma per opera dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Calabria n. 10 del 2020 non impone di trasferire lo scrutinio sulla nuova disposizione, né di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Lo ius superveniens forma oggetto di altro e successivo ricorso presentato dal Governo, non ancora venuto in decisione, e la modifica non è satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente. (Precedente citato: sentenza n. 36 del 2021).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  16/12/2019  n. 62  art. 1  co. 

legge della Regione Calabria  11/08/2010  n. 21  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte