Sentenza 769/1988 (ECLI:IT:COST:1988:769)
Massima numero 12079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  22/06/1988;  Decisione del  22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 769/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE SOCIALE E PENSIONE DI INVALIDITA' - CONDIZIONI REDDITUALI PREVISTE PER LA EROGAZIONE DEI RISPETTIVI TRATTAMENTI - NUOVE, PIU' FAVOREVOLI CONDIZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI ASSOLUTI E PARZIALI - MANCATA ESTENSIONE DELLE STESSE AGLI ASPIRANTI AL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Se e' vero che il combinato disposto degli artt. 3 e 38 Cost. impedisce che vi siano disparita' di trattamento tra soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettivita', perche' versanti in analoghe condizioni di bisogno e di incapacita', per ragioni di salute e/o di eta', (quali devono ritenersi, da un lato, gli aventi diritto alla pensione sociale, e, dall'altro, gli invalidi civili parziali con esclusione, quindi, di soggetti affetti da invalidita' assoluta, la cui condizione e' stata sempre coerentemente valutata dal legislatore come meritevole di un trattamento di maggior favore rispetto a quello riservato alle altre due categorie menzionate), di procacciarsi i mezzi di sostentamento, non e' men vero che, coeteris paribus, realizzare la omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare, nei vari casi assimilabili, lo stato di bisogno ed adeguare opportunamente i relativi livelli di prestazione, e' compito che spetta al legislatore, dovendosi escludere che, in applicazione del principio di uguaglianza, la Corte costituzionale possa trarre il tertium comparationis, per la valutazione della legittimita' del trattamento riservato ad una categoria di soggetti, da disposizioni dettate per l'altra, ma aventi carattere derogatorio rispetto all'assetto normativo considerato nel suo insieme. E', pertanto, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta, con riferimento ai suddetti parametri, relativamente alle disposizioni che, nel fissare nuove e piu' favorevoli condizioni reddituali per l'erogazione dei trattamenti assistenziali agli invalidi civili assoluti e parziali, non le estendono al caso della pensione sociale, dovendosi, in particolare, rilevare il menzionato carattere derogatorio (in via di progressivo assorbimento, a causa di successiva evoluzione normativa) nell'art. 14 septies del D.L. n. 663/79, come introdotto con la legge di conversione n. 33/80, concernente la condizione degli invalidi civili parziali. (Questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma primo, Cost., degli artt. 1 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 850, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 1977, n. 29, e 14 septies del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33). - S.nn. 43 del 1983 e 6 del 1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 1

Altri parametri e norme interposte