Sentenza 770/1988 (ECLI:IT:COST:1988:770)
Massima numero 12848
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/06/1988;  Decisione del  22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 770/88. GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E PROVINCIA AUTONOMA - ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTRUZIONE NEL COMUNE DI VIPITENO DI UN ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO - SPETTANZA ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO STATALE IMPUGNATO. - STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE, ART. 9 N. 2; D.P.R. 14 SETTEMBRE 1976 N. 1114; D.P.R. 1 FEBBRAIO 1983 N. 89.

Testo
Spetta alla Provincia autonoma di Bolzano la istituzione delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione professionale, in base all'art. 9, n. 2 Statuto Trentino-Alto Adige, ed alla relativa normativa di attuazione, contenuto nel d.P.R. 1 febbraio 1983, n. 89. Pertanto e' da annullare il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1114, con il quale e' stato istituito a decorrere dal 1 ottobre 1973 un Istituto professionale di Stato per il commercio in lingua tedesca nel Comune di Vipiteno.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  14/09/1976  n. 1114  art. 0  

decreto del Presidente della Repubblica  01/02/1983  n. 89  art. 0