Sentenza 771/1988 (ECLI:IT:COST:1988:771)
Massima numero 13410
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
22/06/1988; Decisione del
22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
13411
Titolo
SENT. 771/88 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONI LIGURIA E LOMBARDIA - CORTE DEI CONTI - COMMISSARIO DEL GOVERNO - ATTI IMPUGNABILI - TRASMISSIONE DI UN'ORDINANZA DELLA CORTE DEI CONTI CONCERNENTE LE REGIONI - INIDONEITA' DELL'ATTO - INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI. - NOTE DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LE REGIONI LIGURIA E LOMBARDIA RISPETTIVAMENTE DEL 5 LUGLIO 1979 E DEL 29 OTTOBRE 1979. - COST., ART. 100.
SENT. 771/88 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONI LIGURIA E LOMBARDIA - CORTE DEI CONTI - COMMISSARIO DEL GOVERNO - ATTI IMPUGNABILI - TRASMISSIONE DI UN'ORDINANZA DELLA CORTE DEI CONTI CONCERNENTE LE REGIONI - INIDONEITA' DELL'ATTO - INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI. - NOTE DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LE REGIONI LIGURIA E LOMBARDIA RISPETTIVAMENTE DEL 5 LUGLIO 1979 E DEL 29 OTTOBRE 1979. - COST., ART. 100.
Testo
Qualsiasi atto o comportamento significante imputabile allo Stato o a una Regione, purche' sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o una menomazione della possibilita' di esercizio della medesima, e' idoneo ad innescare un conflitto di attribuzione; pertanto, poiche' le note dei Commissari del Governo per le Regioni Liguria e Lombardia, rispettivamente del 5 luglio e del 27 ottobre 1979, aventi ad oggetto " Assoggettamento all'obbligo di rendicontazione e al giudizio di conto dei tesorieri regionali", non avendo altro scopo che quello di portare a conoscenza delle Regioni Liguria e Lombardia una ordinanza della Corte dei Conti, non realizzano un esercizio certo ed attuale della competenza che si assume lesa, va dichiarata la inammissibilita' dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni Liguria e Lombardia.
Qualsiasi atto o comportamento significante imputabile allo Stato o a una Regione, purche' sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o una menomazione della possibilita' di esercizio della medesima, e' idoneo ad innescare un conflitto di attribuzione; pertanto, poiche' le note dei Commissari del Governo per le Regioni Liguria e Lombardia, rispettivamente del 5 luglio e del 27 ottobre 1979, aventi ad oggetto " Assoggettamento all'obbligo di rendicontazione e al giudizio di conto dei tesorieri regionali", non avendo altro scopo che quello di portare a conoscenza delle Regioni Liguria e Lombardia una ordinanza della Corte dei Conti, non realizzano un esercizio certo ed attuale della competenza che si assume lesa, va dichiarata la inammissibilita' dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni Liguria e Lombardia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 100
Altri parametri e norme interposte