Sentenza 772/1988 (ECLI:IT:COST:1988:772)
Massima numero 12849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/06/1988;  Decisione del  22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 772/88. REGIONE IN GENERE - UFFICI FORESTALI PERIFERICI TRASFERITI ALLA REGIONE - SOPPRESSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. - L. R. TOSCANA 13 DICEMBRE 1978, ART. 1; L. R. PIEMONTE 20 FEBBRAIO 1979 N. 6, ART. 16. - COST., ART. 117.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 13 dicembre 1978 nonche' dell'art. 16 della legge della Regione Piemonte 20 febbraio 1979, n. 6 - che prevedono, relativamente al loro territorio, la soppressione degli uffici forestali gia' facenti capo al Ministero della agricoltura e delle foreste e trasferiti alle regioni in base all'art. 11, lett. c) e d), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 71, lett. g), del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e dall'art. 11 u.c. del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. Il trasferimento alle regioni dei summenzionati uffici periferici, gia' appartenenti al Ministero dell'agricoltura e foreste ha fatto salva la permanenza del personale ad essi addetto nel Corpo forestale dello Stato (ad eccezione del cosiddetto personale civile del predetto Corpo, trasferito alle regioni unitamente agli uffici), che conserva la propria unitarieta' strutturale e la sua soggezione allo Stato quanto alle competenze relative al reclutamento, all'addestramento ed all'inquadramento. Stante l'assetto normativo in questione, non modificato dal d.P.R. n. 616 del 1977, alle regioni deve essere riconosciuto il potere di sopprimere gli uffici forestali periferici nella struttura organizzativa da essi avuta al momento del loro trasferimento, onde garantirne il funzionamento in conformita' al principio del buon andamento e della legalita' della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Diversamente, sarebbe del tutto svuotata la competenza, ad esse spettante 'ex' art. 117 Cost. ad organizzare i loro uffici, adeguandoli alle peculiarita' dell'amministrazione di cui sono parte. Il problema dell'articolazione dell'autonoma potesta' regionale in materia di ordinamento dei propri uffici con l'unitarieta' strutturale del Corpo forestale statale non puo' adeguatamente essere risolto se non sulla base del pieno accordo e della leale collaborazione tra le regioni ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte