Sentenza 773/1988 (ECLI:IT:COST:1988:773)
Massima numero 13258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
22/06/1988; Decisione del
22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 773/1988. CONTABILITA' PUBBLICA - CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' CONTABILE - COMPETENZE TENDENZIALMENTE GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI - NECESSITA' DELL'INTERVENTO DEL LEGISLATORE PER DETERMINARE L'AMBITO IN CONCRETO. CONTABILITA' PUBBLICA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' CONTABILE - PREVIO GIUDICATO PENALE CHE ABBIA DETERMINATO L'"AN" E IL "QUANTUM" DEL RISARCIMENTO - DIVIETO DEL "NE BIS IN IDEM" - PREVISIONE LEGISLATIVA A FAVORE DEL GIUDICE PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE. CONTABILITA' PUBBLICA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' CONTABILE - ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI NEL CASO DI PREVIO GIUDIZIO PENALE CON DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DELLA SOTTOPOSIZIONE AL GIUDICE NATURALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE. CONTABILITA' PUBBLICA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' CONTABILE - ESCLUSIONE DELLE COMPETENZE DELLA CORTE DEI CONTI NEL CASO DI PREVIO GIUDIZIO PENALE CON DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DEL GIUDIZIO DI EGUAGLIANZA - NON SUSSISTE IN ORDINE AD UNA DIVERSA VALUTAZIONE DEL FATTO (VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO) TRATTANDOSI DI UNICA ENTITA' FENOMENICA - NON SUSSISTE NEPPURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON CONCORRENTI NEL REATO CUI APPLICARE LA RESPONSABILITA' IN SOLIDO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - C.P.P. ART. 26 E 489, SECONDO C. - COST., ARTT. 103, SECONDO C., 25, PRIMO C., 3.
SENT. 773/1988. CONTABILITA' PUBBLICA - CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' CONTABILE - COMPETENZE TENDENZIALMENTE GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI - NECESSITA' DELL'INTERVENTO DEL LEGISLATORE PER DETERMINARE L'AMBITO IN CONCRETO. CONTABILITA' PUBBLICA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' CONTABILE - PREVIO GIUDICATO PENALE CHE ABBIA DETERMINATO L'"AN" E IL "QUANTUM" DEL RISARCIMENTO - DIVIETO DEL "NE BIS IN IDEM" - PREVISIONE LEGISLATIVA A FAVORE DEL GIUDICE PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE. CONTABILITA' PUBBLICA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' CONTABILE - ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI NEL CASO DI PREVIO GIUDIZIO PENALE CON DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DELLA SOTTOPOSIZIONE AL GIUDICE NATURALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE. CONTABILITA' PUBBLICA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' CONTABILE - ESCLUSIONE DELLE COMPETENZE DELLA CORTE DEI CONTI NEL CASO DI PREVIO GIUDIZIO PENALE CON DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DEL GIUDIZIO DI EGUAGLIANZA - NON SUSSISTE IN ORDINE AD UNA DIVERSA VALUTAZIONE DEL FATTO (VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO) TRATTANDOSI DI UNICA ENTITA' FENOMENICA - NON SUSSISTE NEPPURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON CONCORRENTI NEL REATO CUI APPLICARE LA RESPONSABILITA' IN SOLIDO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - C.P.P. ART. 26 E 489, SECONDO C. - COST., ARTT. 103, SECONDO C., 25, PRIMO C., 3.
Testo
La giurisdizione contabile della Corte dei Conti puo' ritenersi operante in via tendenzialmente generale, ma la sua portata espansiva incontra il limite funzionale della "interpositio" del legislatore, in quanto le questioni sul riporto della giurisdizione coinvolgono scelte in ordine a diversi regimi della responsabilita' e del giudizio. L'esigenza di apposite previsioni legislative discende dal fatto che la materia della contabilita' pubblica, di per se' suscettibile di evoluzione, non e' definibile oggettivamente e risente dei fattori che possono determinare le valutazioni del legislatore. Non e' fondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 26 c.p.p., in relazione all'art. 489, secondo c., stesso codice, laddove precludere l'azione di responsabilita' amministrativa nei confronti del pubblico dipendente, in presenza del giudicato penale che abbia provveduto alla liquidazione del danno in favore della Pubblica Amministrazione costituitasi parte civile, essendo assertivamente precluso al giudice penale di disporre sul quantum del risarcimento, per preteso contrasto con l'art. 103, secondo c., Cost., che riserverebbe alla Corte dei Conti la giurisdizione in materia di responsabilita' per danno erariale, anche se derivante da reato del pubblico dipendente, in quanto la disposizione secondo cui il giudice penale decide sulla liquidazione dei danno "salvo che non sia stabilita la competenza di un altro giudice", va interpretato alla luce della normativa vigente al riguardo e delle statuizioni specificamente regolanti le singole materie, che, nel caso di specie, non attribuiscono alla Corte dei Conti una riserva di competenza. Non e' fondata la stessa questione in relazione all'art. 25, primo comma, Cost., in quanto le precedenti considerazioni, che escludono che l'art. 103, secondo comma, possa comportare l'invalidazione della norma impugnata e che l'art. 489, secondo c., c.p.p. valga a radicare la competenza della Corte dei Conti, dimostrano che manca il supporto normativo per affermare che tale organo sia giudice naturale della liquidazione del danno erariale derivante dal reato del dipendente pubblico. E' infondata la stessa questione di legittimita' costituzionale riferita all'art. 3 Cost., in quanto il divieto di procedere a giudizio di responsabilita' contabile una volta avutasi la liquidazione del danno in reato penale discende dal principio che vieta una molteplicita' di decisioni nei riguardi della stessa persona e per lo stesso oggetto, che seppure riguardato come violazione degli obblighi di servizio, non muta nella sua oggettivita' fenomenica e non puo' dar luogo a duplicita' di pretese (e di conseguenze) risarcitorie. E' parimenti infondata la stessa questione se riferita al fatto che l'instaurazione del giudizio di responsabilita' amministrativa nei confronti del condannato sarebbe necessaria al fine di far valere il vincolo solidale tra costui e gli altri soggetti che, pur se non penalmente responsabili, hanno contribuito a determinare il danno erariale per violazione degli obblighi di servizio connessi al fatto reato, in quanto per un verso il consentire che, in mancanza di un preesistente vincolo tra i soggetti, il peso del risarcimento possa essere trasferito dal maggiore al minor colpevole si porrebbe in possibile contrasto con il principio di eguaglianza, nonche' con l'art. 97 Cost., e, per altro verso, in quanto il fatto di privare il condannato in sede penale della possibilita' di fruire del c.d. potere riduttivo dell'addebito, di cui potrebbe giovarsi in sede contabile, risulta attuativo del principio di eguaglianza che risulterebbe violato nell'ipotesi contraria, stante che il funzionario responsabile di un reato godrebbe in tal caso di un trattamento ingiustificatamente piu favorevole rispetto alla generalita' dei cittadini. - cfr. SS.nn. 641/1987, 129/1981, 102/1977, 189/1984, 241/1984, 230/1987, 17/1965, 55/1971.
La giurisdizione contabile della Corte dei Conti puo' ritenersi operante in via tendenzialmente generale, ma la sua portata espansiva incontra il limite funzionale della "interpositio" del legislatore, in quanto le questioni sul riporto della giurisdizione coinvolgono scelte in ordine a diversi regimi della responsabilita' e del giudizio. L'esigenza di apposite previsioni legislative discende dal fatto che la materia della contabilita' pubblica, di per se' suscettibile di evoluzione, non e' definibile oggettivamente e risente dei fattori che possono determinare le valutazioni del legislatore. Non e' fondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 26 c.p.p., in relazione all'art. 489, secondo c., stesso codice, laddove precludere l'azione di responsabilita' amministrativa nei confronti del pubblico dipendente, in presenza del giudicato penale che abbia provveduto alla liquidazione del danno in favore della Pubblica Amministrazione costituitasi parte civile, essendo assertivamente precluso al giudice penale di disporre sul quantum del risarcimento, per preteso contrasto con l'art. 103, secondo c., Cost., che riserverebbe alla Corte dei Conti la giurisdizione in materia di responsabilita' per danno erariale, anche se derivante da reato del pubblico dipendente, in quanto la disposizione secondo cui il giudice penale decide sulla liquidazione dei danno "salvo che non sia stabilita la competenza di un altro giudice", va interpretato alla luce della normativa vigente al riguardo e delle statuizioni specificamente regolanti le singole materie, che, nel caso di specie, non attribuiscono alla Corte dei Conti una riserva di competenza. Non e' fondata la stessa questione in relazione all'art. 25, primo comma, Cost., in quanto le precedenti considerazioni, che escludono che l'art. 103, secondo comma, possa comportare l'invalidazione della norma impugnata e che l'art. 489, secondo c., c.p.p. valga a radicare la competenza della Corte dei Conti, dimostrano che manca il supporto normativo per affermare che tale organo sia giudice naturale della liquidazione del danno erariale derivante dal reato del dipendente pubblico. E' infondata la stessa questione di legittimita' costituzionale riferita all'art. 3 Cost., in quanto il divieto di procedere a giudizio di responsabilita' contabile una volta avutasi la liquidazione del danno in reato penale discende dal principio che vieta una molteplicita' di decisioni nei riguardi della stessa persona e per lo stesso oggetto, che seppure riguardato come violazione degli obblighi di servizio, non muta nella sua oggettivita' fenomenica e non puo' dar luogo a duplicita' di pretese (e di conseguenze) risarcitorie. E' parimenti infondata la stessa questione se riferita al fatto che l'instaurazione del giudizio di responsabilita' amministrativa nei confronti del condannato sarebbe necessaria al fine di far valere il vincolo solidale tra costui e gli altri soggetti che, pur se non penalmente responsabili, hanno contribuito a determinare il danno erariale per violazione degli obblighi di servizio connessi al fatto reato, in quanto per un verso il consentire che, in mancanza di un preesistente vincolo tra i soggetti, il peso del risarcimento possa essere trasferito dal maggiore al minor colpevole si porrebbe in possibile contrasto con il principio di eguaglianza, nonche' con l'art. 97 Cost., e, per altro verso, in quanto il fatto di privare il condannato in sede penale della possibilita' di fruire del c.d. potere riduttivo dell'addebito, di cui potrebbe giovarsi in sede contabile, risulta attuativo del principio di eguaglianza che risulterebbe violato nell'ipotesi contraria, stante che il funzionario responsabile di un reato godrebbe in tal caso di un trattamento ingiustificatamente piu favorevole rispetto alla generalita' dei cittadini. - cfr. SS.nn. 641/1987, 129/1981, 102/1977, 189/1984, 241/1984, 230/1987, 17/1965, 55/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte