Sentenza 774/1988 (ECLI:IT:COST:1988:774)
Massima numero 13412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  22/06/1988;  Decisione del  22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 774/88 GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIA DI BOLZANO - IMPUGNAZIONE DI LEGGE PROVINCIALE - PROMULGAZIONE DI LEGGE DI CONTENUTO IDENTICO SENZA LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NUOVA DISCIPLINA DELLA MATERIA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. - L.P. BOLZANO RIAPPROVATA IL 2 SETTEMBRE 1988; ST. TRENTINO-ALTO ADIGE, ART. 9 N. 10.

Testo
Allorquando, in pendenza di un giudizio di legittimita' costituzionale su alcune disposizioni di una legge provinciale (o regionale), la Provincia autonoma (o la regione) disciplini nuovamente la materia gia' regolamentata dalla legge impugnata, annullando le disposizioni impugnate, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dallo Stato in riferimento agli artt. 9, n. 10 St. Trentino-Alto Adige nei confronti della legge della Provincia autonoma di Bolzano, avente ad oggetto "Esami provinciali di idoneita' per il personale sanitario ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197", riapprovata, a seguito di rinvio, il 2 settembre 1982).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte