Sentenza 776/1988 (ECLI:IT:COST:1988:776)
Massima numero 12904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
22/06/1988; Decisione del
22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 776/88. SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA - SOPRAVVENUTA MANCANZA DELLE CONDIZIONI CUI E' SUBORDINATO IL RILASCIO - REVOCA OBBLIGATORIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - INAMMISSIBILITA'. - R.D. 18 GIUGNO 1931 N. 773 ART. 11, TERZO COMMA. - COST., ART. 3.
SENT. 776/88. SICUREZZA PUBBLICA - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA - SOPRAVVENUTA MANCANZA DELLE CONDIZIONI CUI E' SUBORDINATO IL RILASCIO - REVOCA OBBLIGATORIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - INAMMISSIBILITA'. - R.D. 18 GIUGNO 1931 N. 773 ART. 11, TERZO COMMA. - COST., ART. 3.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nella parte in cui impone la revoca delle autorizzazioni di polizia quando vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali ne e' subordinato il rilascio, pur ponendo in evidenza il contrasto della normativa con l'evoluzione dell'ordinamento verso una minore rigidita' delle sanzioni, sia principali che accessorie, e' inammissibile perche' comporta valutazioni discrezionali riservate al potere legislativo. L'eventuale abbandono del principio per cui l'autorizzazione di polizia e' subordinata al permanere delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio e la sua sostituzione con altro e diverso vanno infatti valutati con riguardo alla loro compatibilita' con l'intero sistema e con le sue varie articolazioni.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nella parte in cui impone la revoca delle autorizzazioni di polizia quando vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali ne e' subordinato il rilascio, pur ponendo in evidenza il contrasto della normativa con l'evoluzione dell'ordinamento verso una minore rigidita' delle sanzioni, sia principali che accessorie, e' inammissibile perche' comporta valutazioni discrezionali riservate al potere legislativo. L'eventuale abbandono del principio per cui l'autorizzazione di polizia e' subordinata al permanere delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio e la sua sostituzione con altro e diverso vanno infatti valutati con riguardo alla loro compatibilita' con l'intero sistema e con le sue varie articolazioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte