Sentenza 78/2021 (ECLI:IT:COST:2021:78)
Massima numero 43775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  23/03/2021;  Decisione del  23/03/2021
Deposito del 21/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43774


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018 - Rinvio, ai fini della definizione di "immobile esistente", alle norme tecniche definite con d.m. 17 gennaio 2018 - Omessa espressa previsione, mediante novella introdotta dalla norma impugnata - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della sicurezza, nonché delle forme statali di coordinamento tra Stato e Regioni nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza - Motivazione carente e generica - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per carenza e genericità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. h), e 118, terzo comma, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 62 del 2019 che, nel sostituire l'art. 6, comma 1, della legge reg. Calabria n. 21 del 2010 in materia di interventi in deroga agli strumenti urbanistici su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018, ai fini della definizione di "immobile esistente" omette di riprodurre il rinvio - contenuto nella precedente versione della norma, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge reg. Calabria n. 36 del 2019 - alle norme tecniche approvate con d.m. 17 gennaio 2018. Il ricorrente non illustra le ragioni per cui la mera soppressione del riferimento alla definizione statale di «costruzione esistente» possa tradursi, di per sé, in un generalizzato vulnus ai criteri generali di sicurezza, stabiliti dal suddetto d.m., peraltro richiamato in diverse altre disposizioni della legge reg. Calabria n. 21 del 2010.

Le norme tecniche per le costruzioni - aggiornate con d.m. 17 gennaio 2018 sulla base della previsione di cui all'art. 52 del d.P.R. n. 380 del 2001 - sono vincolanti per le Regioni in quanto garantiscono, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, un regime unico, valido per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco valutazioni altamente tecniche. (Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2019, n. 125 del 2017 e n. 282 del 2016).

Nei ricorsi in via principale, ancor più che nei giudizi instaurati in via incidentale, è richiesta una motivazione adeguata e non meramente apodittica. (Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2021, n. 279 del 2020 e n. 143 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  16/12/2019  n. 62  art. 1  co. 

legge della Regione Calabria  11/08/2010  n. 21  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118  co. 3

Altri parametri e norme interposte