Sentenza 778/1988 (ECLI:IT:COST:1988:778)
Massima numero 13198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  22/06/1988;  Decisione del  22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  13199


Titolo
SENT. 778/88 A. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - IMPRENDITORE SOGGETTO A PROCEDURA CONCORSUALE - FORO COMPETENTE - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA DAL GIUDICE DEL LAVORO AL TRIBUNALE PREPOSTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI - CRITERIO PER LA SUA OPERATIVITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R. D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 24. - COST. ARTT. 3 E 25.

Testo
Non e' in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. l'art. 24 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), interpretato nel senso che l'attrazione del foro fallimentare non opera per le controversie di lavoro in cui non si fanno valere in via principale pretese creditorie del lavoratore verso l'imprenditore assoggettato a procedura concorsuale (e, in ispecie, per la controversia, di cui e' investito il giudice 'a quo', per l'accertamento della spettanza della qualifica superiore a dipendente di un'impresa assoggettata ad amministrazione straordinaria). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - Sent. 139/1981

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte