Ordinanza 779/1988 (ECLI:IT:COST:1988:779)
Massima numero 13851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  22/06/1988;  Decisione del  22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 779/88. IVA - ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO POTERE AL MINISTRO - 'IUS SUPERVENIENS' (LEGGE 10 OTTOBRE 1986, N. 663) - NECESSITA'DI RESTITUIRE GLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO' PER NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA ALLA LUCE DELLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA. - C.P.P. ART. 589, QUINTO COMMA; ART. 147, PRIMO E SECONDO COMMA; L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663, ART. 22; L. 26 LUGLIO 1975, N. 354, ART. 70. - COST., ART. 13, SECONDO COMMA E 24.

Testo
In relazione alla questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 589, quinto comma, c.p.p., nella parte in cui viene conferito al Ministro il potere di sospendere l'esecuzione della pena quando l'ordine di carcerazione sia gia' stato eseguito, nel caso previsto dall'art. 147, primo comma, c.p., sollevata in riferimento agli artt. 15,, secondo comma, e 24 Cost., occorre disporre la restituzione degli atti al giudice 'a quo' in quanto nelle more del giudizio di costituzionalita' e' entrata in vigore la L. 10 ottobre 1986, n. 663, che, all'art. 22, prevede che la competenza per il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli artt. 146 e 147, nn. 2 e 3 c.p. appartiene al tribunale di sorveglianza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte