Ordinanza 781/1988 (ECLI:IT:COST:1988:781)
Massima numero 15864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  22/06/1988;  Decisione del  22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 781/88. ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI - ISTANZA PER IL LORO RICONOSCIMENTO - NECESSITA' DI PROPORLA IN VIA AMMINISTRATIVA - CONSEGUENTI, ASSERITE LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il creditore di enti in liquidazione che abbia intrapreso lo speciale procedimento amministrativo per il relativo riconoscimento, di cui alla l. n. 1404 del 1956, puo' esercitare il proprio diritto di agire in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.), proponendo azione giudiziaria anche prima della conclusione del procedimento stesso; tantomeno il suo diritto risulta leso - nel caso in cui il creditore non si sia avvalso di tale possibilita' - dalla fissazione di un termine di decadenza di trenta giorni per impugnare la decisione dell'organo amministrativo, rispondendo chiaramente la previsione ad esigenze di certezza, collegate alla circostanza che il soggetto e' direttamente reso edotto della data di decorrenza del termine predetto attraverso la comunicazione della decisione. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 9, l. 8 dicembre 1956, n. 1404). - S. n. 693/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte