Enti locali - Ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della TASI - Istituzione del Fondo di solidarietà comunale - Ricorso della Regione Liguria - Necessità di acquisire elementi indispensabili ai fini della decisione - Richiesta di relazione al Ragioniere generale dello Stato, al Presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e al Presidente della Corte dei conti - Ordinanza istruttoria.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 554 e 849, della legge n. 160 del 2019, e 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 157 del 2019, è disposto che, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ragioniere generale dello Stato, il Presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e il Presidente della Corte dei Conti provvedano a depositare nella cancelleria della Corte costituzionale la relazione di cui in motivazione. Le questioni promosse dalla Regione Liguria per conto del Consiglio delle autonomie locali regionale necessitano infatti di apposita istruttoria, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, finalizzata ad acquisire ulteriori e specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione. In particolare, in ordine all'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, è disposto che i soggetti indicati riferiscano in merito alla ratio e ai criteri di quantificazione della quota ristorativa dell'imposta unica municipale (IMU) - Tariffa per i servizi indivisibili (TASI), che è fissata per gli anni 2020-2022 nella somma complessiva di euro 300 milioni, anziché nella somma originaria di euro 625 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite e all'impatto; in ordine all'art. 57, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, come conv., è disposto che il Presidente dell'IFEL riferisca in merito alle criticità riscontrate nei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con specifico riferimento alle modalità di calcolo della capacità fiscale, con particolare riguardo al tax gap tra valori di mercato e valori catastali degli immobili nonché all'incidenza di questo sul carattere orizzontale del medesimo Fondo; infine, in ordine all'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, è disposto che il Ragioniere generale dello Stato e il Presidente dell'IFEL e il Presidente della Corte dei conti riferiscano in merito alla ratio e ai criteri di quantificazione delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, nonché precisando il criterio in base al quale vengono ripartite le risorse stanziate a favore degli enti territoriali di cui all'art 106, commi 1 e 3, del d.l. n. 34 del 2020, come conv.