Ordinanza 782/1988 (ECLI:IT:COST:1988:782)
Massima numero 14166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
22/06/1988; Decisione del
22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
14165
Titolo
ORD. 782/88 B. FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE - ENTE FERROVIE DELLO STATO - DIPENDENTI - TRATTAMENTO ECONOMICO - RIVALUTAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO IN RELAZIONE AI NUOVI AUMENTI STIPENDIALI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 782/88 B. FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE - ENTE FERROVIE DELLO STATO - DIPENDENTI - TRATTAMENTO ECONOMICO - RIVALUTAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO IN RELAZIONE AI NUOVI AUMENTI STIPENDIALI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'indicazione di parametri di raffronto o criteri di calcolo idonei a consentire l'applicabilita' del principio secondo il quale le nuove misure degli stipendi stabilite dalla L.n. 42 del 1979 per i dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato abbiano effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, rientra nell'attivita' interpretativa propria del giudice 'a quo' nel caso in cui il principio dovesse risultare del tutto inapplicabile, la integrazione della norma sarebbe comunque rimessa alla legge o, data la specifica materia, anche agli accordi. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, L. 6 febbraio 1979, n. 42 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - v. S.nn. 9 e 50/1975, 10/1980, 205 e 274/1983.
L'indicazione di parametri di raffronto o criteri di calcolo idonei a consentire l'applicabilita' del principio secondo il quale le nuove misure degli stipendi stabilite dalla L.n. 42 del 1979 per i dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato abbiano effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, rientra nell'attivita' interpretativa propria del giudice 'a quo' nel caso in cui il principio dovesse risultare del tutto inapplicabile, la integrazione della norma sarebbe comunque rimessa alla legge o, data la specifica materia, anche agli accordi. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, L. 6 febbraio 1979, n. 42 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - v. S.nn. 9 e 50/1975, 10/1980, 205 e 274/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte