Ordinanza 786/1988 (ECLI:IT:COST:1988:786)
Massima numero 9207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  22/06/1988;  Decisione del  22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 786/88. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - PENSIONE PRIVILEGIATA MILITARE ORDINARIA - MANCATO ESONERO DELL'IMPOSTA - ASSERITA DISPARITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DELLE PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata - in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza, con riferimento agli stessi profili - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, sollevata, per contrasto con l'art. 3, Cost., nella parte in cui non esonera le pensioni ordinarie privilegiate dall'i.r.pe.f. a differenza di quelle privilegiate di guerra. S. n. 151/1981; O. n. 394/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte