Ordinanza 795/1988 (ECLI:IT:COST:1988:795)
Massima numero 15642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  22/06/1988;  Decisione del  22/06/1988
Deposito del 07/07/1988; Pubblicazione in G. U. 13/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  15643


Titolo
ORD. 795/88 A. SEPARAZIONE DI CONIUGI - GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI EX ART. 708 COD. PROC. CIV. - AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATAMENTE NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA COMUNIONE DEGLI ACQUISTI SUCCESSIVAMENTE COMPIUTI, DEI FRUTTI DEI BENI E DEI PROVENTI DELLE RISPETTIVE ATTIVITA' DEI CONIUGI - ESCLUSIONE - RITENUTA EQUIPARAZIONE CON LA SITUAZIONE DEI CONIUGI LEGALMENTE SEPARATI - INSUSSISTENZA.

Testo
Le ipotesi previste dall'art. 191 cod. civ., come cause di scioglimento della comunione tra coniugi, presuppongono un accertamento formale definitivo della cessazione dell'obbligo di convivenza e di reciproca collaborazione. Tra di essi non e' conseguentemente previsto il provvedimento presidenziale, ex art. 708 cod. proc. civ., di autorizzazione a vivere separatamente nelle more del procedimento di separazione, il cui carattere temporaneo impedisce che la situazione di tali coniugi possa essere equiparata a quella dei coniugi legalmente separati, e dunque esclude che il perdurare per essi del regime di comunione dei beni possa costituire una violazione dell'art. 3 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte