Sentenza 796/1988 (ECLI:IT:COST:1988:796)
Massima numero 12107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  04/07/1988;  Decisione del  04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 796/88. INDUSTRIA - AGEVOLAZIONE DELLA PRODUZIONE - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - LESIONE DELLE COMPETENZE - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NAZIONALE - INFONDATEZZA - LEGGE 19 DICEMBRE 1983 N.696, ART.1 - STATUTO T.A.A., ARTT. 8 N.9, 9 N.8, 15, 16, 78 E 79 D.P.R. 31 LUGLIO 1978 N.1017

Testo
Gli interventi finanziari destinati a favorire la produzione industriale, nella prospettiva di un ammodernamento dei processi produttivi, rispondono ad un interesse nazionale e costituiscono normazione generale sulla programmazione economica, e non ledono pertanto la competenza provinciale, ne' la sua autonomia finanziaria (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983 n.696 proposta dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8 n. 9, 9 n. 8, 15, 16, 17, 78 e 79 dello Statuto T.A.A. e alle relative norme di attuazione, di cui al D.P.R. 31 luglio 1978 n.1017)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 15

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 78

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/07/1978  n. 1017  art. 79