Sentenza 799/1988 (ECLI:IT:COST:1988:799)
Massima numero 13403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
04/07/1988; Decisione del
04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
13404
Titolo
SENT. 799/88 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE LOMBARDIA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PARERI SUI PROGRAMMI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO - VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1987 N. 56, ART. 5, LETT. B). - COST., ARTT. 117 E 118.
SENT. 799/88 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE LOMBARDIA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PARERI SUI PROGRAMMI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO - VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1987 N. 56, ART. 5, LETT. B). - COST., ARTT. 117 E 118.
Testo
La natura politica della vicepresidenza della Commissione regionale per l'impiego - riservata ad un membro della Giunta regionale designato dal Presidente della stessa - evidenzia la posizione preminente conferita, all'interno dell'organo, alla rappresentanza regionale dalla L. n. 56 del 1987, volta a coordinare le competenze statali in tema di collocamento e quelle regionali relative alla formazione professionale. La funzione vicaria del vicepresidente rispetto al presidente ed i correlativi poteri di convocazione e fissazione dell'ordine del giorno evitano la protrazione dei tempi della programmazione si' che eventuali inconvenienti vanno considerati come mere evenutalita' di fatto. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, lett. b), L. 18 febbraio 1987 n. 56, nella parte in cui prevede un 'parere', da parte della Commissione regionale per l'impiego, sui programmi di formazione professionale predisposti dalla Regione (tale da compromettere procedimenti e tempi della programmazione e da vulnerare le specifiche attribuzioni regionali) sollevata dalla Regione Lombardia in relazione agli artt. 117 e 118 Cost..
La natura politica della vicepresidenza della Commissione regionale per l'impiego - riservata ad un membro della Giunta regionale designato dal Presidente della stessa - evidenzia la posizione preminente conferita, all'interno dell'organo, alla rappresentanza regionale dalla L. n. 56 del 1987, volta a coordinare le competenze statali in tema di collocamento e quelle regionali relative alla formazione professionale. La funzione vicaria del vicepresidente rispetto al presidente ed i correlativi poteri di convocazione e fissazione dell'ordine del giorno evitano la protrazione dei tempi della programmazione si' che eventuali inconvenienti vanno considerati come mere evenutalita' di fatto. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, lett. b), L. 18 febbraio 1987 n. 56, nella parte in cui prevede un 'parere', da parte della Commissione regionale per l'impiego, sui programmi di formazione professionale predisposti dalla Regione (tale da compromettere procedimenti e tempi della programmazione e da vulnerare le specifiche attribuzioni regionali) sollevata dalla Regione Lombardia in relazione agli artt. 117 e 118 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte