Sentenza 80/2021 (ECLI:IT:COST:2021:80)
Massima numero 43776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  10/02/2021;  Decisione del  10/02/2021
Deposito del 29/04/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43793  43794  43795  43796


Titolo
Giudice rimettente - Corte dei conti, sezione regionale di controllo, in sede di vigilanza sull'esecuzione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Testo
La Corte dei conti, in sede di esame della congruenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) - assimilabile al controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti locali, al pari di quello nell'ambito dei giudizi di parifica dei rendiconti regionali - ha legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, in ragione della sua particolare posizione istituzionale e della natura delle sue attribuzioni di controllo. Anzitutto, la Corte dei conti è composta di magistrati, dotati delle più ampie garanzie di indipendenza e la sua natura è di unico organo di controllo che gode di una diretta garanzia in sede costituzionale. In secondo luogo, il giudizio sugli atti sottoposti a controllo si risolve nel valutarne la conformità alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico, in funzione cioè di garanzia dell'ordinamento, di controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo. In ultimo, tale legittimazione si giustifica anche con l'esigenza di consentire il sindacato di legittimità costituzionale su norme che difficilmente vi verrebbero, per altra via, sottoposte. (Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2019, n. 18 del 2019, n. 49 del 2018, n. 40 del 2014, n. 60 del 2013, n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte