Sentenza 799/1988 (ECLI:IT:COST:1988:799)
Massima numero 13404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
04/07/1988; Decisione del
04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
13403
Titolo
SENT. 799/88 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE LOMBARDIA - BENEFICENZA PUBBLICA - PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI OCCUPAZIONALI PER LAVORATORI MINORATI O DI DIFFICILE COLLOCAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1987 N. 56, ART. 5, LETT. D). - COST., ARTT. 117 E 118.
SENT. 799/88 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE LOMBARDIA - BENEFICENZA PUBBLICA - PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI OCCUPAZIONALI PER LAVORATORI MINORATI O DI DIFFICILE COLLOCAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 28 FEBBRAIO 1987 N. 56, ART. 5, LETT. D). - COST., ARTT. 117 E 118.
Testo
La formula legislativa "politica attiva del lavoro" esprime una preordinazione funzionale tra "inserimento al lavoro" ed "occupazione" e, pertanto, non e' possibile scindere le attribuzioni regionali circa il primo dalle competenze statali riguardanti la seconda. Infatti, orientando tale politica verso i soggetti piu' deboli, quali i lavoratori minorati, si tende a prevenire l'intervento assistenziale in loro favore. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, lett. d), L. 28 febbraio 1987 n. 56, - che consente alle commissioni regionali per l'impiego di predisporre programmi di "inserimento al lavoro", di lavoratori minorati o di difficile collocamento in collaborazione con le imprese ed integrando le iniziative regionali - sollevata dalla Regione Lombardia in relazione agli artt. 117 e 118 Cost..
La formula legislativa "politica attiva del lavoro" esprime una preordinazione funzionale tra "inserimento al lavoro" ed "occupazione" e, pertanto, non e' possibile scindere le attribuzioni regionali circa il primo dalle competenze statali riguardanti la seconda. Infatti, orientando tale politica verso i soggetti piu' deboli, quali i lavoratori minorati, si tende a prevenire l'intervento assistenziale in loro favore. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, lett. d), L. 28 febbraio 1987 n. 56, - che consente alle commissioni regionali per l'impiego di predisporre programmi di "inserimento al lavoro", di lavoratori minorati o di difficile collocamento in collaborazione con le imprese ed integrando le iniziative regionali - sollevata dalla Regione Lombardia in relazione agli artt. 117 e 118 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte