Ordinanza 803/1988 (ECLI:IT:COST:1988:803)
Massima numero 13855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
04/07/1988; Decisione del
04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
13854
Titolo
ORD. N. 803/88 B. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - SANATORIA AMMINISTRATIVA - APPLICAZIONE AD ABUSI EDILIZI COMMESSI ANTERIORMENTE AL PRIMO OTTOBRE 1983 ANCHE SE IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA URBANISTICA DI FONTE COMUNALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA. - ARTT. DA 31 A 44 L. 28 FEBBRAIO 1985, N. 47. - COST., ARTT. 3, PRIMO COMMA, 79 E 128.
ORD. N. 803/88 B. EDILIZIA E URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - SANATORIA AMMINISTRATIVA - APPLICAZIONE AD ABUSI EDILIZI COMMESSI ANTERIORMENTE AL PRIMO OTTOBRE 1983 ANCHE SE IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA URBANISTICA DI FONTE COMUNALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER IRRILEVANZA. - ARTT. DA 31 A 44 L. 28 FEBBRAIO 1985, N. 47. - COST., ARTT. 3, PRIMO COMMA, 79 E 128.
Testo
E' manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale della normativa di cui agli artt. da 31 a 44 L. 28 febbraio 1985, n. 47 nella parte in cui sarebbe concesso, a chi abbia commesso contravvenzioni urbanistiche anteriormente al 1^ ottobre 1983, un trattamento favorevole analogo a quello di amnistia condizionate senza ricorrere alle formalita' costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia, trattandosi di questione gia' decisa nel senso della infondatezza e non essendo stati addotti profili od argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte. Ove la stessa questione fosse volta a denunciare una illecita disparita' di trattamento tra chi ha commesso l'abuso edilizio anteriormente al 1^ ottobre 1983 e chi lo ha commesso tra tale data e il 19 marzo 1985, soltanto ai primi essendo riservato un trattamento previlegiato, la questione sarebbe inammissibile per irrilevanza, risultando che i reati oggetto dei giudizi 'a quibus' sono stati commessi anteriormente al 1^ ottobre 1983. E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione incidendale di legittimita' costituzionale della normativa di cui agli artt. da 31 a 44 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui ammette la sanatoria amministrativa di abusi edilizi pregressi anche quando si tratti di violazione della normativa urbanistica di fonte comunale, in quanto non e' stato offerto alcun elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in particolare, il riferimento alle disposizioni comunali impeditive o limitative del condono previsto dalle disposizioni impugnate. - v. S. n. 369/1988.
E' manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale della normativa di cui agli artt. da 31 a 44 L. 28 febbraio 1985, n. 47 nella parte in cui sarebbe concesso, a chi abbia commesso contravvenzioni urbanistiche anteriormente al 1^ ottobre 1983, un trattamento favorevole analogo a quello di amnistia condizionate senza ricorrere alle formalita' costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia, trattandosi di questione gia' decisa nel senso della infondatezza e non essendo stati addotti profili od argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte. Ove la stessa questione fosse volta a denunciare una illecita disparita' di trattamento tra chi ha commesso l'abuso edilizio anteriormente al 1^ ottobre 1983 e chi lo ha commesso tra tale data e il 19 marzo 1985, soltanto ai primi essendo riservato un trattamento previlegiato, la questione sarebbe inammissibile per irrilevanza, risultando che i reati oggetto dei giudizi 'a quibus' sono stati commessi anteriormente al 1^ ottobre 1983. E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione incidendale di legittimita' costituzionale della normativa di cui agli artt. da 31 a 44 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui ammette la sanatoria amministrativa di abusi edilizi pregressi anche quando si tratti di violazione della normativa urbanistica di fonte comunale, in quanto non e' stato offerto alcun elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in particolare, il riferimento alle disposizioni comunali impeditive o limitative del condono previsto dalle disposizioni impugnate. - v. S. n. 369/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 79
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte