Ordinanza 804/1988 (ECLI:IT:COST:1988:804)
Massima numero 14164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  04/07/1988;  Decisione del  04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 804/88. REGIONE PUGLIA - DIPEDENTI - PERSONALE ADDETTO AI CENTRI REGIONALI DI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI - INQUADRAMENTO AL QUINTO LIVELLO DELLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 1980 - PERSONALE ADDETTO AI CENTRI DI SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE CULTURALE REGIONALE - INQUADRAMENTO AL SESTO LIVELLO DELLA LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 1980 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel giudizio di costituzionalita' non puo' assumere rilevanza come termine di raffronto, in relazione al quale, nella specie, si dovrebbe riscontrare disparita' di trattamento tra categorie di dipendenti regionali, un atto amministrativo. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 36 Cost. - dell'art. 5 della legge della regione Puglia n. 43 del 12 maggio 1980 e dell'art. 3 della legge della stessa regione n. 19 del 13 febbraio 1981, nella parte in cui attribuiscono al personale addetto ai Centri regionali di servizi educativi e culturali ed a quello addetto ai Centri di servizio e programmazione culturale regionali distinti livelli retributivi).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte