Ordinanza 805/1988 (ECLI:IT:COST:1988:805)
Massima numero 13856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  04/07/1988;  Decisione del  04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. N. 805/88. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI IN MATERIA DI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA C.D. NEGOZIALE - SANATORIA AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA CON OPERE - MANCANZA DI INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ARTT., NELLE FATTISPECIE CONCRETE, A STABILIRE L'APPLICABILITA' O MENO IN CONCRETO DELLA NORMATIVA PIU' FAVOREVOLE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - L. 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, ARTT. 18, 31, 34, 35, 38 E 44. - COST., ART. 3.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina ivi contenuta per il reato di lottizzazione abusiva c.d. negoziale, stante che la mancata previsione dell'estinzione per un reato che costituisce in ogni caso un 'quid minus' rispetto alla piu' grave ipotesi di lottizzazione abusiva con opere costituirebbe una irrazionale disparita' per condotte ugualmente lesive dello stesso bene, in quanto, mancando nelle ordinanze di remissione una sia pure sommaria indicazione degli elementi delle fattispecie concrete, non e' possibile stabilire se alle fattispecie stesse fosse o no applicabile la normativa piu' favorevole al reo, la cui impossibilita' di applicazione avrebbe solo reso rilevante la questione stessa. - v. S. n. 369/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte