Ordinanza 806/1988 (ECLI:IT:COST:1988:806)
Massima numero 13857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
04/07/1988; Decisione del
04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. N. 806/88. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE DI ARMI GIOCATTOLO PRIVE DEL PRESCRITTO TAPPO ROSSO - PENE PREVISTE - SANZIONE EDITTALE SUPERIORE NEL MINIMO A QUELLE PREVISTE PER LA DETENZIONE O IL PORTO DI ARMI COMUNI DA SPARO - INAPPLICABILITA' DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 5 L. 2 OTTOBRE 1967, N. 895 - PRETESA IRRAZIONABILITA' DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO A SFAVORE DELLA IPOTESI CON EVIDENTI ASPETTI DI MINORE PERICOLOSITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 18 MAGGIO 1975, N. 110; ART. 5, COMMA QUARTO E SESTO, LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895, ART. 5. - COST., ART. 3.
ORD. N. 806/88. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE DI ARMI GIOCATTOLO PRIVE DEL PRESCRITTO TAPPO ROSSO - PENE PREVISTE - SANZIONE EDITTALE SUPERIORE NEL MINIMO A QUELLE PREVISTE PER LA DETENZIONE O IL PORTO DI ARMI COMUNI DA SPARO - INAPPLICABILITA' DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 5 L. 2 OTTOBRE 1967, N. 895 - PRETESA IRRAZIONABILITA' DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO A SFAVORE DELLA IPOTESI CON EVIDENTI ASPETTI DI MINORE PERICOLOSITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 18 MAGGIO 1975, N. 110; ART. 5, COMMA QUARTO E SESTO, LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895, ART. 5. - COST., ART. 3.
Testo
E' manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto e sesto, L. 18 maggio 1975, n. 110, laddove punisce con pena edittale superiore al minimo a quella prevista per la detenzione o il porto di armi comuni da sparo la detenzione di armi giocattolo prive del prescritto tappo rosso (in quanto la diversita' di trattamento sanzionatorio penelizzerebbe, anche in quanto e' inapplicabile nel secondo caso l'attenuante di cui all'art. 5 L. 2 ottobre 1967, n. 895, l'ipotesi con evidenti aspetti di minore pericolosita'), trattandosi di questione gia' decisa nel senso dell'infondatezza e non essendo stati addotti profili nuovi o diversi da quelli gia' precedentemente esaminati. Il riferimento alla giurisprudenza secondo cui non sono punibili i reati impossibili e al fatto che la giurisprudenza dei giudici di merito e' di regola attestata sui minimi di pena non e' tale da giustificare un mutamento di giurisprudenza, in quanto non e' in base ad assunte illegittime applicazioni della norma sul minimo e massimo della pena che puo' dichiararsi irrazionale la disposizione impugnata. - v. S. n.171/1986; ord. nn. 307/86, 162/87 e 154/1988.
E' manifestamente infondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto e sesto, L. 18 maggio 1975, n. 110, laddove punisce con pena edittale superiore al minimo a quella prevista per la detenzione o il porto di armi comuni da sparo la detenzione di armi giocattolo prive del prescritto tappo rosso (in quanto la diversita' di trattamento sanzionatorio penelizzerebbe, anche in quanto e' inapplicabile nel secondo caso l'attenuante di cui all'art. 5 L. 2 ottobre 1967, n. 895, l'ipotesi con evidenti aspetti di minore pericolosita'), trattandosi di questione gia' decisa nel senso dell'infondatezza e non essendo stati addotti profili nuovi o diversi da quelli gia' precedentemente esaminati. Il riferimento alla giurisprudenza secondo cui non sono punibili i reati impossibili e al fatto che la giurisprudenza dei giudici di merito e' di regola attestata sui minimi di pena non e' tale da giustificare un mutamento di giurisprudenza, in quanto non e' in base ad assunte illegittime applicazioni della norma sul minimo e massimo della pena che puo' dichiararsi irrazionale la disposizione impugnata. - v. S. n.171/1986; ord. nn. 307/86, 162/87 e 154/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte