Ordinanza 807/1988 (ECLI:IT:COST:1988:807)
Massima numero 15655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  04/07/1988;  Decisione del  04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  15656  15660


Titolo
ORD. 807/88 A. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI PER IMPORTAZIONI DI MERCI INDEBITAMENTE CORRISPOSTI - DIRITTO ALLA RIPETIZIONE - CONDIZIONE - PROVA DOCUMENTALE DEL MANCATO TRASFERIMENTO DEL TRIBUTO SU ALTRI SOGGETTI - ONERE A CARICO DELL'ATTORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
In tema di ripetizione di tributi indebitamente pagati, l'esigenza di evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici in danno della collettivita', stante la non irragionevole presunzione del trasferimento dell'onere fiscale dal soggetto passivo su altri soggetti, per taluni tipi di imposta, giustifica - tanto piu' in ipotesi in cui il pagamento dell'indebito non nasce in virtu' di un'imposizione, ma nell'ambito di un rapporto paritetico ( nella specie : diritti per importazioni di merci ) - che l'onere probatorio del mancato trasferimento del tributo stesso gravi sull'attore e non invece, come stabilito dalla disciplina generale (art. 2697 cod. civ.), sul convenuto, considerato anche che la normale irrilevanza giuridica del fenomeno della traslazione nell'ambito del diritto tributario non costituisce espressione di una qualche esigenza di tutela costituzionale. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita'costituzionale dell'art. 19, d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in l. 27 novembre 1982, n. 873). - O. n. 651/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte