Sentenza 80/2021 (ECLI:IT:COST:2021:80)
Massima numero 43793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  10/02/2021;  Decisione del  10/02/2021
Deposito del 29/04/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Massime associate alla pronuncia:  43776  43794  43795  43796


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Premessa ermeneutica del rimettente sulla rilevanza - Conformità al dettato letterale della disposizione censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito. L'interpretazione che il rimettente offre delle disposizioni censurate, utile a dimostrare la rilevanza della questione, è fondata sul loro stesso dettato letterale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/12/2019  n. 162  art. 39  co. 2

decreto-legge  30/12/2019  n. 162  art. 39  co. 3

legge  28/02/2020  n. 8  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte