Sentenza 80/2021 (ECLI:IT:COST:2021:80)
Massima numero 43793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
10/02/2021; Decisione del
10/02/2021
Deposito del 29/04/2021; Pubblicazione in G. U. 05/05/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Premessa ermeneutica del rimettente sulla rilevanza - Conformità al dettato letterale della disposizione censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Premessa ermeneutica del rimettente sulla rilevanza - Conformità al dettato letterale della disposizione censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito. L'interpretazione che il rimettente offre delle disposizioni censurate, utile a dimostrare la rilevanza della questione, è fondata sul loro stesso dettato letterale.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. n. 162 del 2019, come convertito. L'interpretazione che il rimettente offre delle disposizioni censurate, utile a dimostrare la rilevanza della questione, è fondata sul loro stesso dettato letterale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/12/2019
n. 162
art. 39
co. 2
decreto-legge
30/12/2019
n. 162
art. 39
co. 3
legge
28/02/2020
n. 8
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte