Ordinanza 807/1988 (ECLI:IT:COST:1988:807)
Massima numero 15660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  04/07/1988;  Decisione del  04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  15655  15656


Titolo
ORD. 807/88 C. TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI PER IMPORTAZIONI DI MERCI INDEBITAMENTE CORRISPOSTI - DIRITTO ALLA RIPETIZIONE - CONDIZIONE - PROVA DOCUMENTALE DEL MANCATO TRASFERIMENTO DEL TRIBUTO SU ALTRI SOGGETTI - ONERE A CARICO DELL'ATTORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' da escludersi che il limite alla ripetizione di un'imposta indebitamente versata (quale nella specie: diritti per importazioni di merci) costituito dall'onere a carico dell'attore, di provare la mancata traslazione del tributo su altri soggetti, istituisca un nuovo potere impositivo, o, mantenga, confermandolo, quello illegittimamente esercitato in precedenza, con conseguente possibile violazione dell'art. 53 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in L. 27 novembre 1982, n. 873, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte