Ordinanza 811/1988 (ECLI:IT:COST:1988:811)
Massima numero 15946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
04/07/1988; Decisione del
04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
15947
Titolo
ORD. 811/88 A. REGIONE SICILIA - ESATTORIE - ESATTORIE CONFERITE ALLA SOGESI - PERSONALE - MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI SERVIZIO - CONDIZIONE - ISCRIZIONE AL 31/12/1983 AL FONDO DI PREVIDENZA DEGLI IMPIEGATI ESATTORIALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 811/88 A. REGIONE SICILIA - ESATTORIE - ESATTORIE CONFERITE ALLA SOGESI - PERSONALE - MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI SERVIZIO - CONDIZIONE - ISCRIZIONE AL 31/12/1983 AL FONDO DI PREVIDENZA DEGLI IMPIEGATI ESATTORIALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La necessita' di osservanza da parte della legislazione regionale siciliana dell'art. 17, lett. f) dello Statuto ed, in particolare, dei "minimi stabiliti dalle leggi dello Stato" in materia di "rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale", va riferita ai trattamenti minimi contrattuali - e non anche ai termini previsti da leggi regionali per l'acquisizione, da parte dei lavoratori, di determinati diritti - non rivestendo a tale riguardo carattere di principio generale, vincolante per la regione stessa, in materia di lavoro, la previsione di cui al primo comma dell'art. 140, d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, che attribuisce il diritto al mantenimento in servizio ai dipendenti delle esattorie, se, alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria, risultino iscritti da almeno tre mesi al fondo previdenza. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 17, lett. f, dello Statuto regionale - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, che, nel dettare la disciplina del conferimento delle esattorie siciliane alla SOGESI, subordina la conferma del personale in servizio presso le singole esattorie alla condizione che lo stesso risultasse iscritto, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali).
La necessita' di osservanza da parte della legislazione regionale siciliana dell'art. 17, lett. f) dello Statuto ed, in particolare, dei "minimi stabiliti dalle leggi dello Stato" in materia di "rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale", va riferita ai trattamenti minimi contrattuali - e non anche ai termini previsti da leggi regionali per l'acquisizione, da parte dei lavoratori, di determinati diritti - non rivestendo a tale riguardo carattere di principio generale, vincolante per la regione stessa, in materia di lavoro, la previsione di cui al primo comma dell'art. 140, d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, che attribuisce il diritto al mantenimento in servizio ai dipendenti delle esattorie, se, alla scadenza o cessazione del contratto di esattoria o ricevitoria, risultino iscritti da almeno tre mesi al fondo previdenza. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 17, lett. f, dello Statuto regionale - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, della legge regionale siciliana 21 agosto 1984, n. 55, che, nel dettare la disciplina del conferimento delle esattorie siciliane alla SOGESI, subordina la conferma del personale in servizio presso le singole esattorie alla condizione che lo stesso risultasse iscritto, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte