Ordinanza 813/1988 (ECLI:IT:COST:1988:813)
Massima numero 14159
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
04/07/1988; Decisione del
04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
14160
Titolo
ORD. 813/88 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - GEOMETRI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE, SOGGETTI A RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GEOMETRI - OBBLIGATORIETA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 813/88 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - GEOMETRI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE, SOGGETTI A RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GEOMETRI - OBBLIGATORIETA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Esigenze superiori di solidarieta' sociale, cui sono ispirati i moderni sistemi previdenziali relativi alle varie categorie di professionisti, rendono non irrazionale che l'obbligo contributivo previsto a carico dei geometri sia collegato al solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attivita' professionale, quale quello dell'iscrizione al rispettivo albo. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, denunziati in quanto prevedono per i geometri, rispettivamente, l'obbligo del versamento alla Cassa di un contributo di solidarieta' "pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue" da parte degli iscritti all'albo che non siano iscritti e non siano tenuti ad iscriversi alla Cassa, e l'obbligo di comunicazione alla Cassa dell'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonche' del volume di affari dichiarato ai fini dell'I.V.A. per il medesimo anno). - v. S.n. 133/1984, O.n. 707/1988.
Esigenze superiori di solidarieta' sociale, cui sono ispirati i moderni sistemi previdenziali relativi alle varie categorie di professionisti, rendono non irrazionale che l'obbligo contributivo previsto a carico dei geometri sia collegato al solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attivita' professionale, quale quello dell'iscrizione al rispettivo albo. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, denunziati in quanto prevedono per i geometri, rispettivamente, l'obbligo del versamento alla Cassa di un contributo di solidarieta' "pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue" da parte degli iscritti all'albo che non siano iscritti e non siano tenuti ad iscriversi alla Cassa, e l'obbligo di comunicazione alla Cassa dell'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonche' del volume di affari dichiarato ai fini dell'I.V.A. per il medesimo anno). - v. S.n. 133/1984, O.n. 707/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte