Ordinanza 813/1988 (ECLI:IT:COST:1988:813)
Massima numero 14160
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  04/07/1988;  Decisione del  04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  14159


Titolo
ORD. 813/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - GEOMETRI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE SOGGETTI A RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E AVENTI RELATIVA COPERTURA PREVIDENZIALE - CONTRIBUZIONE A FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GEOMETRI - OBBLIGATORIETA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Ogni sistema previdenziale presenta una propria autonomia, in relazione alle peculiarita' della categoria cui si riferisce; pertanto, le eventuali diversita' di soluzioni normative non possono essere assunte, in linea di principio, a sostegno di presunte violazioni del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, sesto comma, e 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, denunziati in quanto prevedono per i geometri, rispettivamente, l'obbligo del versamento alla Cassa di un contributo di solidarieta' "pari al 3 per cento del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue" da parte degli iscritti all'albo che non siano iscritti e non siano tenuti ad iscriversi alla Cassa, e l'obbligo di comunicazione alla Cassa dell'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonche' del volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno). - v. S.nn. 284/1986, 368/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte