Ordinanza 816/1988 (ECLI:IT:COST:1988:816)
Massima numero 9209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  04/07/1988;  Decisione del  04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  9210


Titolo
ORD. 816/88 A. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - IMMOBILI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI PUBBLICI (APPLICABILITA' DELL'IMPOSTA) - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia' dichiarata inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 sollevata per contrasto con l'art. 77 Cost., nella parte in cui assoggetta ad IN.V.IM. per decorso decennio anche gli immobili di proprieta' degli enti pubblici. Sent. n. 410/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte