Bilancio e contabilità pubblica - Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) - Obbligatorio accantonamento di un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate nel corso dell'esercizio 2019 - Possibile destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi - Violazione dei principi di equilibrio del bilancio, di sana gestione finanziaria, di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità del mandato elettivo, di equità intergenerazionale, nonché elusione del divieto di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma, Cost., l'art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. n. 162 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 8 del 2020, che prevede l'obbligatorio accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) di un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate nel corso dell'esercizio 2019. Il combinato disposto delle norme censurate dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, nel consentire di ripagare un debito (gli oneri di restituzione della quota annuale) con lo stesso debito (l'anticipazione di liquidità), produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione, con l'effetto da un lato di esonerare l'ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit e dall'altro di liberare ulteriori spazi di spesa, che potrebbero essere indebitamente destinati all'ampliamento di quella corrente. Il riassorbimento dei disavanzi in archi temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, vìola altresì i principi di responsabilità del mandato elettivo e di equità intergenerazionale, poiché da un lato consente di differire l'accertamento dei risultati, ivi compresa l'indicazione di idonee coperture, oltre la data di cessazione del mandato stesso, e dall'altro comporta il trasferimento dell'onere del debito e del disavanzo dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive. (Precedenti citati: sentenze n. 4 del 2020, n. 18 del 2019, n. 181 del 2015 e n. 188 del 2014).
La regola fisiologica del rientro dal disavanzo è quella del ripianamento annuale, al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale. Ogni periodo di durata superiore comporta il sospetto di potenziale dissesto e può essere giustificato solo se il meccanismo normativo che lo prevede sia effettivamente finalizzato al riequilibrio. (Precedente citato: sentenza n. 115 del 2020).