Sentenza 821/1988 (ECLI:IT:COST:1988:821)
Massima numero 12085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
04/07/1988; Decisione del
04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 821/88. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - EROGAZIONE DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO IN FORMA INDIRETTA - FRATELLI E SORELLE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI TALI CATEGORIE DI SUPERSTITI RISPETTO AD IDENTICHE CATEGORIE DI SUPERSTITI DEL DIPENDENTE STATALE AI FINI DELLA EROGAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 821/88. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - EROGAZIONE DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO IN FORMA INDIRETTA - FRATELLI E SORELLE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI TALI CATEGORIE DI SUPERSTITI RISPETTO AD IDENTICHE CATEGORIE DI SUPERSTITI DEL DIPENDENTE STATALE AI FINI DELLA EROGAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Essendo, ormai, sostanzialmente compiuto, sia per effetto della giurisprudenza costituzionale, sia per intervento dello stesso legislatore (art. 6 della legge n. 29 del 1979 e art. 22 della legge n. 440 del 1987, di conversione del d.l. n. 352 del 1987), il processo di assimilazione dell'indennita' premio di servizio, dovuta ai dipendenti degli enti locali, all'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali, e' priva di ragionevole giustificazione e violativa del principio di eguaglianza la disposizione che, fra le categorie di superstiti aventi diritto alla prima di tali indennita', in forma indiretta, include i soli fratelli e sorelle inabili permanentemente a proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto, mentre le stesse categorie dei superstiti dei dipendenti dello Stato hanno diritto alla seconda in base al solo rapporto di parentela, anche se abili, occupati e non conviventi (l. n. 177 del 1976, art. 7 e d.P.R. n.1034 del 1984, art. 7, n. 8). E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 3 dela legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto all'INADEL all'erogazione dell'indennita' premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilita' a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso. - Sentt. nn. 110 del 1981; 115 del 1979; 46 del 1983; 763 del 1988.
Essendo, ormai, sostanzialmente compiuto, sia per effetto della giurisprudenza costituzionale, sia per intervento dello stesso legislatore (art. 6 della legge n. 29 del 1979 e art. 22 della legge n. 440 del 1987, di conversione del d.l. n. 352 del 1987), il processo di assimilazione dell'indennita' premio di servizio, dovuta ai dipendenti degli enti locali, all'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali, e' priva di ragionevole giustificazione e violativa del principio di eguaglianza la disposizione che, fra le categorie di superstiti aventi diritto alla prima di tali indennita', in forma indiretta, include i soli fratelli e sorelle inabili permanentemente a proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto, mentre le stesse categorie dei superstiti dei dipendenti dello Stato hanno diritto alla seconda in base al solo rapporto di parentela, anche se abili, occupati e non conviventi (l. n. 177 del 1976, art. 7 e d.P.R. n.1034 del 1984, art. 7, n. 8). E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 3 dela legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto all'INADEL all'erogazione dell'indennita' premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilita' a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso. - Sentt. nn. 110 del 1981; 115 del 1979; 46 del 1983; 763 del 1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte