Sentenza 823/1988 (ECLI:IT:COST:1988:823)
Massima numero 13259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  04/07/1988;  Decisione del  04/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 823/88. EDILIZIA E URBANISTICA - OPERE ABUSIVE COMMESSE EMTRO IL 1 OTTOBRE 1983 - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI SANATORIA - ASSERITA APPLICAZIONE DI SANZIONI PENALI PIU' GRAVI DI QUELLE PREVISTE ALL'EPOCA DEI COMMESSI REATI - INTERPRETAZIONE NON CONDIVISIBILE DELLA NORMA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. EDILIZIA E URBANISTICA - EQUIPARAZIONE, AI FINI DELLE SANZIONI PENALI, DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI SANATORIA AL CASO DI MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA DOVUTA OBLAZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'. - L. 28 FEBBRAIO 1985, N. 47, ART. 40; L. 28 GENNAIO 1977, N. 10, ART. 1, 17 LETT. B); L. 2 FEBBRAIO 1974, N. 64, ARTT. 17, 18, 20 - COST., ARTT. 3, 25, SECONDO COMMA.

Testo
Sia in base ai lavori preparatori, che in ragione dell'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47, deve concludersi nel senso che lo stesso articolo esclude l'applicazione di sanzioni penali alle ipotesi di mancata preentazione dell'istanza di sanatoria. E' pertanto infondata, siccome basantesi su interpretazione non condivisibile della norma impugnata, la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui punirebbe determinati fatti con pene piu' gravi di quelle previste dalle norme vigenti all'epoca in cui i fatti stessi furono commessi, sollevata con riferimento all'art. 25, secondo c., Cost., come pure quella, relativa alla stessa norma, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo secondo cui per analoghi abusi edilizi commessi dopo il 1 ottobre 1983 (e percio' non suscettibili di sanatoria) ma prima dell'entrata in vigore della legge in questione, non e' previsto un analogo sistema sanzionatorio, restando in vigore quello meno gravoso esistente al tempo del commesso reato. E' inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevede un inasprimento delle sanzioni non solo in caso di mancata presentazione della domanda di sanatoria, ma anche per le ipotesi di mancata effettuazione della dovuta oblazione, che puo' essere determinata da fattori non riconducibili alla volonta' del soggetto, come l'impossibilita' di far fronte al pagamento a causa di disagiate condizioni economiche, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la stessa e' irrilevante risultando che l'imputato non ha presentato istanze di sanatoria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte