Sentenza 826/1988 (ECLI:IT:COST:1988:826)
Massima numero 11982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  13/07/1988;  Decisione del  13/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Massime associate alla pronuncia:  11979  11980  11981  11983  11984  11985  11986  11987  11988  11989  11990  11991  11992


Titolo
SENT. 826/88 D. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - INFORMAZIONE - PLURALISMO - SIGNIFICATO.

Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - INFORMAZIONE - PLURALISMO. Il pluralismo dell'informazione radiotelevisiva significa, innanzitutto, possibilita' di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante piu' voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilita' nell'emittenza privata - perche' il pluralismo esterno sia effettivo e non meramente fittizio - che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o di pochi e senza essere menomati nella loro autonomia. Sotto altro profilo, il pluralismo si manifesta nella concreta possibilita' di scelta, per tutti i cittadini, tra una molteplicita' di fonti informative, scelta che non sarebbe effettiva se il pubblico al quale si rivolgono i mezzi di comunicazione audiovisiva non fosse in condizione di disporre, tanto nel quadro del settore pubblico che in quello privato, di programmi che garantiscono l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte