Sentenza 826/1988 (ECLI:IT:COST:1988:826)
Massima numero 11983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
13/07/1988; Decisione del
13/07/1988
Deposito del 14/07/1988; Pubblicazione in G. U. 20/07/1988
Titolo
SENT. 826/88 E. RADIOTELEVISIONE - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - SUPERAMENTO DELLA RISERVA STATALE E INTRODUZIONE DEL SISTEMA MISTO - REQUISITI DI LEGITTIMITA'.
SENT. 826/88 E. RADIOTELEVISIONE - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - SUPERAMENTO DELLA RISERVA STATALE E INTRODUZIONE DEL SISTEMA MISTO - REQUISITI DI LEGITTIMITA'.
Testo
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - SISTEMA MISTO - EMITTENZA RADIOTELEVISIVA PRIVATA. Condizione di legittimita' del superamento della riserva statale delle trasmissioni radiotelevisive su scala nazionale e' l'introduzione da parte del legislatore di un efficace sistema di garanzie, idoneo ad attuare il fondamentale principio del pluralismo garantito dall'art. 21 Cost., cosi` evitando il pericolo della formazione di monopoli od oligopoli - derivante da una serie di fattori di ordine tecnico (limitatezza delle frequenze) ed economico - che consentirebbero al privato di esercitare, in posizione di preminenza, un'influenza sulla collettivita' incompatibile con le regole del sistema democratico. Per realizzare il suddetto sistema di garanzie sono in particolare necessarie: a) una disciplina che da un lato consenta al servizio pubblico radiotelevisivo di assolvere, secondo canoni di pluralismo interno, i propri compiti, assicurandogli adeguate frequenze e fonti di finanziamento; dall'altro garantisca, per l'emittenza privata, il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralita' di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione; e che, inoltre, assicuri l'effettiva autonomia e lo sviluppo dell'emittenza locale, anche attraverso un'adeguata disponibilita' di frequenze e di risorse pubblicitarie, onde dar viva voce alle specifiche realta' locali; b) una disciplina della pubblicita' radiotelevisiva che da un lato ne limiti il volume, anche per garantire un equilibrio delle risorse di diversi settori dell'informazione, dall'altro regoli, a tutela dell'utente, non solo i tempi ma anche le modalita' di presentazione dei messaggi pubblicitari e non violi beni e valori costituzionalmente protetti (salute, tutela dei minori, dignita' della persona ecc.); c) una disciplina delle connessioni e dei collegamenti - anche indiretti e di mero fatto - sia tra le emittenti radiotelevisive, sia tra queste e le altre imprese operanti nel settore (cioe' le imprese di servizi, pubblicitarie, produttrici e/o fornitrici di programmi), sia tra le imprese operanti nei vari settori dell'informazione o in settori diversi, idonea ad evitare l'insorgere di posizioni dominanti o comunque preminenti. Nei rapporti tra le imprese televisive e quelle di stampa, in particolare, la disciplina deve essere ispirata all'armonica composizione ed al reciproco coordinamento tra i valori costituzionali in gioco, si` che l'eventuale compressione dell'uno deve corrispondere a ragioni effettive e deve essere assistita dal necessario rapporto di congruita' e proporzionalita' tra i mezzi ed il fine della salvaguardia del pluralismo. Rispetto ai collegamenti tra le imprese operanti nel settore dell'informazione e quelle che abbiano una presenza rilevante in settori diversi, occorrono limiti e cautele finalizzati ad impedire la formazione di posizioni dominanti; d) l'introduzione di un alto grado di trasparenza degli assetti proprietari e dei bilanci dell'impresa di informazione e di quelle collegate, al fine di assicurare l'efficacia della disciplina sub c); e) la realizzazione di un razionale ed ordinato governo dell'etere che assicuri il rispetto degli obblighi internazionali ed il coordinamento e la compatibilita' reciproca tra l'emittenza privata e tutti gli altri servizi e le altre attivita' di radiotelediffusione: cio' attraverso una completa ristrutturazione del sistema delle frequenze ed una verifica di quelle effettivamente destinabili alle trasmissioni radiotelevisive, anche in rapporto ai diversi ambiti (nazionale, ultraregionale e locale) in cui esse concretamente si svolgono, onde preventivare - a salvaguardia del pluralismo e quindi del divieto di acquisizione di posizioni dominanti - la quantita' di concessioni e frequenze assegnabili a ciascun soggetto e determinare a riguardo, in sede legislativa, idonei criteri obiettivi.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - TRASMISSIONI TELEVISIVE SU SCALA NAZIONALE - SISTEMA MISTO - EMITTENZA RADIOTELEVISIVA PRIVATA. Condizione di legittimita' del superamento della riserva statale delle trasmissioni radiotelevisive su scala nazionale e' l'introduzione da parte del legislatore di un efficace sistema di garanzie, idoneo ad attuare il fondamentale principio del pluralismo garantito dall'art. 21 Cost., cosi` evitando il pericolo della formazione di monopoli od oligopoli - derivante da una serie di fattori di ordine tecnico (limitatezza delle frequenze) ed economico - che consentirebbero al privato di esercitare, in posizione di preminenza, un'influenza sulla collettivita' incompatibile con le regole del sistema democratico. Per realizzare il suddetto sistema di garanzie sono in particolare necessarie: a) una disciplina che da un lato consenta al servizio pubblico radiotelevisivo di assolvere, secondo canoni di pluralismo interno, i propri compiti, assicurandogli adeguate frequenze e fonti di finanziamento; dall'altro garantisca, per l'emittenza privata, il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralita' di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione; e che, inoltre, assicuri l'effettiva autonomia e lo sviluppo dell'emittenza locale, anche attraverso un'adeguata disponibilita' di frequenze e di risorse pubblicitarie, onde dar viva voce alle specifiche realta' locali; b) una disciplina della pubblicita' radiotelevisiva che da un lato ne limiti il volume, anche per garantire un equilibrio delle risorse di diversi settori dell'informazione, dall'altro regoli, a tutela dell'utente, non solo i tempi ma anche le modalita' di presentazione dei messaggi pubblicitari e non violi beni e valori costituzionalmente protetti (salute, tutela dei minori, dignita' della persona ecc.); c) una disciplina delle connessioni e dei collegamenti - anche indiretti e di mero fatto - sia tra le emittenti radiotelevisive, sia tra queste e le altre imprese operanti nel settore (cioe' le imprese di servizi, pubblicitarie, produttrici e/o fornitrici di programmi), sia tra le imprese operanti nei vari settori dell'informazione o in settori diversi, idonea ad evitare l'insorgere di posizioni dominanti o comunque preminenti. Nei rapporti tra le imprese televisive e quelle di stampa, in particolare, la disciplina deve essere ispirata all'armonica composizione ed al reciproco coordinamento tra i valori costituzionali in gioco, si` che l'eventuale compressione dell'uno deve corrispondere a ragioni effettive e deve essere assistita dal necessario rapporto di congruita' e proporzionalita' tra i mezzi ed il fine della salvaguardia del pluralismo. Rispetto ai collegamenti tra le imprese operanti nel settore dell'informazione e quelle che abbiano una presenza rilevante in settori diversi, occorrono limiti e cautele finalizzati ad impedire la formazione di posizioni dominanti; d) l'introduzione di un alto grado di trasparenza degli assetti proprietari e dei bilanci dell'impresa di informazione e di quelle collegate, al fine di assicurare l'efficacia della disciplina sub c); e) la realizzazione di un razionale ed ordinato governo dell'etere che assicuri il rispetto degli obblighi internazionali ed il coordinamento e la compatibilita' reciproca tra l'emittenza privata e tutti gli altri servizi e le altre attivita' di radiotelediffusione: cio' attraverso una completa ristrutturazione del sistema delle frequenze ed una verifica di quelle effettivamente destinabili alle trasmissioni radiotelevisive, anche in rapporto ai diversi ambiti (nazionale, ultraregionale e locale) in cui esse concretamente si svolgono, onde preventivare - a salvaguardia del pluralismo e quindi del divieto di acquisizione di posizioni dominanti - la quantita' di concessioni e frequenze assegnabili a ciascun soggetto e determinare a riguardo, in sede legislativa, idonei criteri obiettivi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte